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Il Garante avverte: attenzione alle comunicazioni ingannevoli.

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12 Ottobre 2017 Stampa

Attenzione alle comunicazioni ingannevoli: Casellario Unico Telematico Imprese e Portale Imprese srl

L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sanziona due imprese per pratica commerciale scorretta

Con i provvedimenti n. 26336 e n. 26337, entrambi pubblicati nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 3 del 30 gennaio 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato, al Sig. Di Stadio Antonio, titolare dell’impresa individuale “Casellario Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio” e alla società “Portale imprese S.r.l.”. rispettivamente, una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000,00 euro e di 120.000,00 euro per la violazione del disposto di cui agli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

Entrambe le imprese (“Casellario Unico” e “Portale imprese S.r.l.”) gestiscono un proprio portale multimediale accessibile tramite appositi siti Internet nei quali è inserito, tra l’altro, un database contenente alcuni dati relativi ad imprese attive in Italia, che i professionisti raccolgono mediante l’attuazione di un sistema di promozione finalizzato alla vendita di spazi pubblicitari a pagamento tramite invio di specifiche comunicazioni comprensive di bollettini di pagamento precompilati.

La pratica commerciale posta in essere da entrambe le imprese consiste nell’aver iscritto, unilateralmente e a loro insaputa, i dati aziendali di imprese italiane in un database – presente online sui citati siti internet – al solo fine di promuovere un abbonamento a pagamento ad un servizio di promozione delle principali informazioni aziendali via internet.

Sulla base di quanto evidenziato in varie richieste di intervento pervenute da parte di alcune Camere di Commercio (Venezia Rovigo Delta Lagunare, Firenze), del Codacons Marche nonché di alcune imprese, è emerso l’invio a numerose imprese di piccola e media dimensione localizzate in diverse Regioni italiane di uno stampato che include anche un bollettino postale precompilato, che reca vari dati precompilati afferenti la denominazione sociale e l’indirizzo della sede dell’impresa destinataria, il relativo codice fiscal e o partita IVA, l’importo da versare (il primo di 298,29 euro, il secondo di 268,40 euro) e la “scadenza” entro cui effettuare tale versamento con relativa data, indicata con caratteri grafici in grassetto, specifica per ogni impresa contattata.

Da precisare che il pagamento degli importi appena citati non è, in alcun modo, correlato con il versamento del diritto camerale annuale o di altro importo preteso da una Pubblica Amministrazione, avendo il solo scopo di promuovere l’acquisto di uno spazio pubblicitario sul portale multimediale del professionista, dove l’account della microimpresa viene inserito all’interno della banca dati telematica presente nella sezione “Iscritti” del sito Internet.

L’invio della comunicazione commerciale in questione avviene sempre successivamente all’iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese e, dunque, a imprese consapevoli di dover assolvere ad obblighi anche di natura pecuniaria in favore della competente Camera di Commercio. La sua ricezione non richiesta e inattesa da parte delle imprese destinatarie, nel particolare frangente temporale di cui si tratta, ossia immediatamente dopo l’iscrizione al Registro delle imprese – osserva l’AGCM – “è un elemento su cui il professionista fa leva per condizionarne indebitamente il processo decisionale delle imprese stesse”.

Tali caratteristiche inducono le imprese a ritenere che il versamento dell’importo indicato nel bollettino ha per le imprese destinatarie carattere di adempimento obbligatorio, sicché tali imprese sono indebitamente portate a pagare l’importo richiesto al fine di non incorrere in eventuali conseguenze connesse all’inadempimento.

Le specifiche modalità impiegate da entrambe le imprese per promuovere la proposta commerciale di cui trattasi, ostacolano inoltre l’esercizio del diritto di recesso, in quanto la tecnica di instaurazione del rapporto contrattuale impedisce alle microimprese di avvalersi di tale diritto.

Alla luce dunque di quanto sin qui esposto l’espediente dell’invio della comunicazione commerciale, inattesa e non richiesta, a seguito della recente iscrizione nel Registro delle imprese da parte di soggetti imprenditoriali di nuova costituzione, con le modalità e la tempistica concretamente utilizzati dal professionista per promuovere l’offerta del proprio servizio in abbonamento annuale, costituisce il fattore centrale per addivenire all’indebito condizionamento del processo decisionale delle imprese destinatarie della proposta commerciale, integrando una violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

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