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Il lavoratore autonomo che si avvale solo di una segretaria non paga l’IRAP

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6 Giugno 2016 Stampa

Autonoma organizzazione

La Corte di Cassazione con sentenza n.9451/2016 ha affermato che non sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione se il contribuente si avvale di lavoro altrui non occasionale finalizzato esclusivamente a mansioni di segreteria e impieghi i beni strumentali minimi indispensabili per lo svolgimento dell'attività.

Ai sensi dell'art.2, Dlgs n.446/1997, presupposto per l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive è la presenza di un'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile se congruamente motivato.

L'orientamento recente della giurisprudenza pare valutare la sussistenza del presupposto in base all'attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l'attività produttiva.

"Non occorre quindi che si tratti di una struttura d'importanza prevalente rispetto al lavoro del titolare o addirittura in grado di generare profitti anche senza di lui, ma è sufficiente che vi sia un insieme tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso".

Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il lavoratore autonomo: è sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non è inserito in strutture organizzative sotto l'altrui responsabilità; impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività o si avvalga di lavoro altrui non occasionale (diverso dall'espletamento di mansioni di segreteria o meramente esecutive che rechino all'attività un apporto del tutto generico).

Il contribuente che intende richiedere il rimborso dell'imposta è tenuto a dare prova dell'assenza dei presupposti suddetti.

 


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Scadenziario – giugno 2016

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