Torna all'elenco

Il lavoro occasionale accessorio in ambito sicurezza

8 minuti di lettura
20 Giugno 2017 Stampa

Il lavoro occasionale accessorio in ambito sicurezza

La nuova normativa ha modificato le tutele di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i prestatori di lavoro accessorio, chiarendo che nei loro confronti le disposizioni prevenzionistiche in capo al “lavoratore o equiparato al lavoratore” si applicano solamente nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.

Al contrario, nei casi di lavoro accessorio prestato non a favore di imprenditori o professionisti, con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario (a priori non rientranti nelle norme di salute e sicurezza), si applicano esclusivamente le tutele previste per il lavoro autonomo.
nuovo assetto normativo (cfr. articolo 48 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015), molto più flessibile rispetto a quello originariamente concepito dal legislatore del 2003 (cd. Riforma Biagi), ha determinato anche la necessità di una diversa regolamentazione delle tutele del lavoratore per quanto riguarda la salute e la sicurezza del lavoro.

Infatti, l'articolo 20, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 151/2015, nel rimodulare il campo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, ha generato tre distinti regimi di tutela del lavoro accessorio che presentano caratteri profondamente diversi tra di loro, a differenza di quanto, invece, prevedeva la disciplina previgente che equiparava in ogni caso il prestatore di lavoro al lavoratore subordinato, ad esclusione dei piccoli lavori domestici, con la conseguente applicazione integrale degli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi
problema che si è spesso posto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro è quello relativo alle tutele da apprestare ai prestatori di lavoro occasionale accessorio. La figura di tale lavoratore, infatti, è caratterizzata dalla specificità di non poter essere ricompresa nello schema classico del rapporto di lavoro, quando l'attività è resa a favore di committenti (associazioni o privati cittadini) privi dei caratteri di imprenditorialità o professionalità, travalicando quindi il normale contesto economico-patrimoniale-lavoristico.
razionalizzare e semplificare gli adempimenti, il decreto n. 151 del 2015 ha rinovellato le tutele di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, presenti nel Decreto 81/08, per i prestatori di lavoro accessorio, chiarendo che nei confronti dei lavoratori che effettuano tali prestazioni le disposizioni prevenzionistiche in capo al “lavoratore o equiparato al lavoratore” si applicano solamente nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista, inserendosi in questo caso la prestazione in una organizzazione di tipo aziendale già strutturata.
negli altri casi si applicano esclusivamente le tutele previste per il lavoro autonomo, escludendo comunque del tutto dall’applicazione delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

La modifica normativa introdotta, specifica quindi che, se della prestazione accessoria del lavoratore si usufruisce non per fini d’impresa o per lo svolgimento di una professione, ai fini delle leggi sulla salute e sicurezza la persona destinataria del “buono lavoro” non rientra nella definizione di “lavoratore” o di “equiparato al lavoratore”, e quindi non è necessario il rispetto degli obblighi prevenzionistici in capo al datore di lavoro, quali ad esempio la sorveglianza sanitaria, l’informazione e la formazione, la valutazione dei rischi, la corretta scelta e uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.
definitiva, il lavoro accessorio, prestato non a favore di imprenditori o professionisti, ed escludendo i piccoli lavori domestici a carattere straordinario (a priori non rientranti nelle norme di salute e sicurezza), viene equiparato, ai fini delle tutele prevenzionistiche, al lavoro autonomo. In questo modo il committente, ad esempio privato cittadino, non viene gravato di pesanti adempimenti, che di fatto vanificherebbero la convenienza e ostacolerebbero la fruizione del lavoro accessorio; c’è da dire però che passano in capo al prestatore accessorio stesso alcuni obblighi di tutela della propria salute e sicurezza, probabilmente di difficile esigibilità visto il carattere occasionale dell’attività lavorativa.

L’attività di volontariato e la sicurezza sul lavoro

Similmente al lavoro accessorio, ampio dibattito si è sempre svolto in riferimento alle tutele da apprestare ai volontari. Anche la figura del volontario, infatti, è caratterizzata dalla specificità di non poter essere ricompresa nello schema classico del rapporto di lavoro, in quanto l'attività di aiuto e di sostegno messa in atto dal volontario, generalmente in modo gratuito, ha presupposti di solidarietà, di giustizia sociale, di altruismo, di filantropia o di altra natura.
tali ragioni il Decreto 81/08 aveva già escluso la figura del volontario dalla definizione di “lavoratore” e da quella di “equiparato al lavoratore”, prevedendo quindi l’applicazione delle disposizioni relative ai lavoratori autonomi anche nei confronti dei volontari.
nuovo decreto semplificazioni, mantenendo inalterata tale previsione, si preoccupa però di ampliare lo spettro dei volontari ricompresi nella norma, che risultano adesso essere:

•    i volontari di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266;
•    i volontari che effettuano servizio civile;
•    i soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383;
•    i soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 39 e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289;
•    i soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni religiose;
•    i volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale;
•    tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e smi.

In particolare sono ora ricompresi fra i volontari le persone che prestano attività in favore delle associazioni religiose e i volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.
di sicurezza dei lavoratori autonomi ed equiparati

Equiparando i prestatori di lavoro accessorio e i volontari ai lavoratori autonomi, giova ricordare che queste persone, durante la loro attività, devono rispettare gli obblighi di:

•    utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;
•    munirsi dei dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni di legge.

Non configurandosi l’attività lavorativa come attività in regime di appalto o subappalto, le persone citate non devono munirsi invece di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità.

E ancora, i soggetti citati, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di:

•    beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di legge;
•    partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Già detto che il lavoro accessorio prestato nell'ambito di un'organizzazione datoriale fa scattare tutti gli obblighi prevenzionistici previsti per il “lavoratore”, ove un volontario svolga la sua prestazione presso un'organizzazione che assuma anche la veste di datore di lavoro, l’organizzazione stessa è tenuta a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Inoltre l’organizzazione è tenuta ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e le altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

I casi di esclusione

Continuano, invece, a essere esclusi dal campo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, e dalle altre norme in materia:

•    i piccoli lavori domestici a carattere straordinario;
•    l'insegnamento privato supplementare;
•    l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Tale previsione si raccorda con quella dall'art. 2, c.1, lett. a) dello stesso decreto che esclude dal suo campo applicativo i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti) i quali ricevono, pertanto, dall'ordinamento giuridico solo una tutela generale.
divieto del lavoro accessorio nell'appalto.

Si osservi, infine, che secondo quanto previsto dall'art.48, c 6, del D.Lgs. 81/15, in ogni caso è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate