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Il protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è stato aggiornato. Ecco le novità

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7 Aprile 2021 Stampa

Martedì 6 aprile governo e parti sociali (associazioni datoriali e sindacati) hanno concordato un aggiornamento al “Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il documento (in allegato in fondo all’articolo ndr.) conferma molte delle misure già adottate da imprese e lavoratori in questi mesi per contrastare la pandemia: dall’obbligatorietà dell’utilizzo di mascherine e DPI, al distanziamento tra le persone, fino alla sanificazione periodica dei luoghi di lavoro.

Nel testo si raccomanda il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, «utile e modulabile strumento di prevenzione» da contagio Covid nei luoghi di lavoro, e indica il ricorso agli ammortizzatori sociali, o alle ferie come alternative al lavoro in presenza.

Viene raccomandato, inoltre, per le attività produttive, di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni; viene indicato che per le trasferte o missioni dei lavoratori, il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, valuti il rischio anche considerando l’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Il protocollo prevede anche la sospensione di tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, pur con alcune deroghe.

Tra i punti implementati, quello sulla riammissione al lavoro dopo l’infezione che “avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali successive istruzioni). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario“.

La novità: i punti vaccinazione in azienda

Tra le novità più rilevanti l’introduzione di uno specifico Protocollo (anche questo in allegato qui sotto ndr.) per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro. L’iniziativa è rivolta ai lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui prestano attività nell’azienda, e ai datori di lavoro.

I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, secondo il testo, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.

I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’Inail.

I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, sono a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe, aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi sanitari regionali. Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario è equiparato all’orario di lavoro. Nel testo si richiama il recente decreto Covid con cui è stata esclusa espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari per eventi avversi nelle ipotesi di uso conforme del vaccino.

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