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Il registro dei controlli periodici antincendio

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1 Marzo 2017 Stampa

Il registro dei controlli periodici antincendio

Cronistoria

Il registro dei controlli antincendio è stato introdotto con il DPR 37 del 1998 dove all'articolo 5 comma 2 veniva sancito che nell'attività soggette al CPI (Certificato Prevenzione Incendi) era obbligatorio che Il Datore di lavoro tenesse un registro sul quale doveva annotare i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale che venivano erogati nell'esercizio dell'attività. Successivamente il DPR 37 del 1998 viene abrogato dal DPR 1 agosto 2011 n.151, in questo decreto all'articolo 6 comma 2 viene detto che nelle attività soggette al CPI che non sono soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 è obbligatorio che la persona Responsabile tenga un registro con sul quale dove annotare i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e la formazione del personale che vengono svolti.

Di fatto questa norma abroga il Registro dei Controlli nelle attività soggette a CPI che sono luoghi di lavoro poiché, erroneamente, il registro delle manutenzioni previsto dal D.Lgs. 81/08, veniva visto come un doppione del Registro delle Manutenzione Antincendio (Dossier del Dipartimento della funzione pubblica, pagina 35, si evidenzia che l'abolizione del Registro dei Controlli, porterà allo Stato un risparmio di 82,7 milioni di Euro). A giugno del 2013 il giorno 20 viene pubblicata la nuova norma di manutenzione UNI 9994-1 dove al punto 8.3 si precisa che la persona Responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona, in cui sono registrati i lavori svolti e lo stato di manutenzione dei presidi antincendio. Tale registro deve essere sempre presente presso l' attività, tenuto a disposizione dell'autorità competente e del manutentore. L'accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell'apposita sezione allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata da professionista abilitato in cui si evidenzia quanto sopra riportato, la norma non fa distinzione tra attività soggette a CPI o non soggette a CPI, quindi lo prevede in tutte le attività.

La norma UNI 9994-1 non ha applicazione volontaria in quanto è il resa obbligatoria dal DM 10 marzo 1998 dove all'articolo 4 viene detto che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali, europei o in assenza di dette norme di buona tecnica, dalle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Pertanto, il registro antincendio risulta quindi obbligatorio in tutte le attività, ed è a cura del Datore di Lavoro.

Che cosa contiene

I sistemi, gli apparecchi, le attrezzature e le strutture antincendio richiedono, come sappiamo, di una corretta e oculata gestione e manutenzione. Con questi termini si vuole indicare non il semplice controllo dello status dei vari elementi, ma tutte le operazioni che ne devono garantire l’affidabilità protratta nel tempo in ogni possibile caso di funzionamento. Com’è logico, inoltre, un ruolo decisivo è svolto dalla regolare manutenzione di tutto il sistema. Il Registro Antincendio ha il preciso scopo di regolare la gestione di ogni sistema di sicurezza, e contiene l’elenco dei controlli che devono essere periodicamente eseguiti sugli impianti antincendio presenti in una struttura. Si tratta di un documento diviso in varie sezioni e costituito da schede precompilate che vanno completate a seconda delle specificità dell’ente o del privato che deve redigerlo. Naturalmente, è necessario completarlo con i rapporti di verifica che le ditte che si occupano della manutenzione e dei controlli rilasceranno ai sensi della normativa.

Le sezioni che compongono il Registro sono:
– sezione anagrafica con i dati significativi della Sede;
– indicazioni relative alla scelta del personale incaricato dei controlli;
– modalità inerenti gli interventi previsti per ogni sistema antincendio;
– storico degli interventi effettuati distinti per i singoli sistemi antincendio
– documentazione inerente la formazione e le esercitazioni antincendio.

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