in arrivo le comunicazioni “multiredditi” dall’agenzia delle entrate
Con un Provvedimento del 12 maggio l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti informazioni riguardanti possibili anomalie dei redditi, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di compliance (approccio collaborativo fisco/contribuente) per stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
Le categorie di reddito interessate sono molteplici:
– redditi dei fabbricati derivanti dalla locazione di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria o col regime della cedolare secca;
– redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– assegni periodici corrisposti al coniuge in caso di separazione / divorzio
– redditi di partecipazione societarie;
– redditi diversi;
– redditi di lavoro autonomo;
– dividendi ed altri proventi assimilati;
– redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive;
Dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione è opportuno verificare, al fine di poter fornire all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non conosciuti in grado di giustificare le presunte anomalie, la correttezza dei seguenti dati:
– identificativo della comunicazione;
– dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;
– estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero l’importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;
– importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi.
Le comunicazioni saranno inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) o posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Per quanto concerne infine le modalità di regolarizzazione di eventuali errori e omissioni, il provvedimento chiarisce che i contribuenti potranno farlo mediante il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs 472/1997, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.