Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA
È prevista l’introduzione dei nuovi “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) in luogo degli attuali studi di settore, al fine di:
– favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili;
– stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
I nuovi Indici:
– sono elaborati con una metodologia basata su un’analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta;
– rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale;
– esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo l’accesso al regime premiale.
È prevista la possibilità di “adeguarsi” in dichiarazione indicando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Tale “adeguamento” rileva anche ai fini IRAP e IVA. In quest’ultimo caso va applicata l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli Indici, determinati anche per effetto dell’adeguamento, è previsto il seguente regime premiale:
– esonero dall’apposizione del visto di conformità relativamente al credito IVA per la compensazione di importi non superiori a € 50.000 annui e alle imposte dirette e all’IRAP per un importo non superiore a € 20.000 annui;
– esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui;
– esclusione della applicazione della disciplina delle società non operative o di comodo;
– esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;
– anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza dell’accertamento, con riferimento al reddito d’impresa / lavoro autonomo e IVA;
– esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38, DPR n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.
Ai contribuenti, cui si applicano gli ISA, è richiesta l’indicazione in dichiarazione, anche al fine di consentire una omogenea raccolta informativa, dei dati economici, contabili e strutturali, rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dal MEF con un apposito Decreto, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.