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La Manutenzione e il controllo delle attrezzature di lavoro e degli impianti

4 minuti di lettura
26 Settembre 2017 Stampa

Lavorare in sicurezza vuol dire anche lavorare con attrezzature a norma e sotto costante controllo. Questo aspetto fondamentale dell’attività lavorativa è debitamente oggetto di norme giuridiche enunciate nel D.Lgs. 81/08 all’art. 71 nel Titolo III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE che esplicita gli obblighi del datore di lavoro. Bisogna scegliere attrezzature conformi, adeguate all’ambiente e condizioni di lavoro e alle caratteristiche del lavoratore che le impiega, e sorvegliare che ne sia fatto un uso appropriato e che sia fornita formazione specifica ai lavoratori laddove necessario.

Art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08

Il datore di lavoro provvede affinché: le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente

Art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII (D.Lgs. 81/08) a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni (prima dell’entrata in vigore, il 21 agosto 2013, della legge di conversione del Decreto del Fare erano, 60 giorni) dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti privati abilitati. Per eseguire le verifiche l’INAIL può avvalersi di soggetti privati abilitati Le successive verifiche sono richieste dal datore di lavoro, a sua libera scelta, ai soggetti privati abilitati o all’Asl. Il Dlgs. 81/08 distingue quindi due tipi di interventi: quelli previsti nel comma 8 sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente, quelli previsti nel comma 11 servono come controllo al fine di verificare che il datore di lavoro abbia eseguito tutti i controlli periodici indicati del costruttore dell’attrezzatura di lavoro e che l’attrezzatura sia in buono stato di conservazione e sicura per all’utilizzo.

SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente

Chi esegue i controlli di manutenzione

I controlli possono essere eseguiti da un tecnico competente, cioè personale che abbia conoscenze adeguate per poter rilevare, o dichiarare l’assenza, di anomalie sulla attrezzatura. In teoria anche il datore di lavoro può eseguire direttamente i controlli periodici. In caso di incidente dovrà però poter dimostrare che realmente è stato in grado di VALUTARE CON COMPETENZA se la macchina era idonea ad un uso IN SICUREZZA. In generale questi controlli sono eseguiti da ditte specializzate.

I controlli di manutenzione periodica non sostituiscono le verifiche periodiche obbligatorie

I controlli previsti dal comma 8 possono essere eseguiti dal datore di lavoro, se ha le competenze, o da ditte specializzate scelte dal datore di lavoro. I controlli periodici previsti dall’art. 71 comma 11 possono essere eseguiti da un soggetto privato abilitato, scelto dal datore di lavoro, o dalle ASL. La prima verifica periodica è sempre seguita dall’INAIL. Chi effettua la manutenzione NON PUÒ ESEGUIRE VERIFICHE PERIODICHE che devono essere di tipo indipendente.

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