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La nuova definizione dei rifiuti urbani

4 minuti di lettura
3 Dicembre 2020 Stampa

Il 26 settembre è entrato in vigore il decreto legge 116/2020 in materia di rifiuti. Le novità sono molte. Il recente recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare ha portato infatti ad una revisione strutturale del Codice dell’Ambiente del 2006 (Decreto Legislativo 152/2006 e smi) sotto vari aspetti. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale dei prodotti attualmente sul mercato ed incentivare la produzione di articoli dal ciclo di vita più lungo e sostenibile.

La nuova definizione di “rifiuti urbani”

Il comma 8 dell’art. 1 del Dlgs 116/2020 ha modificato l’articolo 183, definendo: (lettera: b-ter) “rifiuti urbani”:

1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;

3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonchè i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

In altre parole, con l’entrata in vigore del “decreto rifiuti” sono definiti rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti anche da utenze non domestiche. Questo significa che in base a questa nuova definizione moltissimi rifiuti da speciali diventano urbani per legge.

Inoltre dispone la lett.b-quinquies) che: “ la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati” e la lett. b-sexies), che: “ i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”.

La responsabilità nella gestione dei rifiuti

Il secondo ambito di modifica introdotto nel decreto rifiuti concerne il principio di responsabilità estesa del produttore, rafforzando l’interesse diretto dell’azienda produttrice non solo del rifiuto, bensì addirittura del bene che diventerà rifiuto. La responsabilità è quindi di fatto estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica “che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti”.

Il principio secondo cui l’inquinamento ha un costo che deve essere sostenuto dal soggetto che produce il bene inquinante muove verso una maggiore concretezza, incentivando il produttore a farsi carico del destino dei propri prodotti.

Questo aspetto si manifesta principalmente attraverso due linee di azione: la progettazione di prodotti riparabili e riutilizzabili e la progettazione di prodotti facilmente separabili e differenziabili. Inoltre, con le modifiche del nuovo decreto, i produttori possono finanziare ed eventualmente anche organizzare le filiere del recupero, per favorire la riduzione dei rifiuti e il riciclo dei materiali.

La principale innovazione consiste nel maggior numero di figure coinvolte nella gestione dei materiali e dei rifiuti e l’estensione delle responsabilità per lo smaltimento da parte dei produttori, per il quale il Ministero dell’Ambiente istituisce il Registro Nazionale. Il produttore mantiene quindi la responsabilità della corretta gestione del proprio rifiuto anche dopo averlo consegnato ai soggetti autorizzati al trattamento.

La responsabilità del produttore e del detentore di rifiuti non si esaurisce con obblighi documentali ma devono essere perfezionati con la gestione pratica dei rifiuti, a cominciare dalla codifica CER fino ad arrivare alla gestione del deposito temporaneo secondo nuovi criteri.

Allegati alla notizia

1) Allegato L-QUATER (Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)
2) Allegato L-QUINQUIES (Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

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