Novità importante per le stazioni appaltanti. Da oggi, venerdì 13 maggio, è operativa sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) la nuova piattaforma informatica compensazioneprezzi.mit.gov.it, che le stazioni appaltanti dovranno utilizzare per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione. Una novità che permetterà di velocizzare l’erogazione degli importi in compensazione alle imprese richiedenti.
Cosa cambia per le imprese
Cosa cambia per le imprese? Con la pubblicazione del decreto 4 aprile 2022, in Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) ha rilevato le variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione relativi al II semestre 2021.
Il caro materiali
Nello specifico il decreto rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel secondo semestre 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020. Le variazioni, elaborate dai competenti uffici del Ministero, contenute nella tabella allegata al decreto, sono state approvate dalla “Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione”, composta da rappresentanti del MIMS, delle stazioni appaltanti e degli operatori di settore.
Come richiedere la compensazione
La tempistica per l’inoltro delle istanze di compensazione dei prezzi sono contenute nel decreto sostegni bis, dove si stabilisce che l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (quindi entro il 27 maggio 2022 ndr.) con le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Ricordiamo che le imprese che possono presentare istanza sono quelle titolari di contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di conversione del decreto sostegni bis (DL n.73/2021), cioè al 23 luglio 2021.
Le stazioni appaltanti provvederanno quindi alle compensazioni utilizzando le somme derivanti da economie e dagli accantonamenti per imprevisti contenuti nel quadro economico di ciascun intervento e, in caso di insufficienza di queste risorse, potranno accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi.
In allegato a questo articolo trovate il modulo per richiedere la compensazione.