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Lavoro occasionale (ex voucher): le novità per il 2023

26 Gennaio 2023 Stampa

La Legge di Bilancio 2023 ha modificato la normativa sulle prestazioni di lavoro occasionale (gli ex voucher, ndr.) che, come chiarito da una recente circolare dell’INPS, è possibile utilizzare secondo due distinte modalità: tramite il libretto di famiglia o il contratto di prestazione occasionale Prest.O. Vediamo nello specifico le principali novità.

Il quadro normativo

La disciplina sulle prestazioni di lavoro occasionale è fornita dal decreto legge n.50/2017 (art.54 bis). Come accennato sopra, questo decreto prevede che i datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale avvalendosi di due distinte modalità:

  • con il libretto di famiglia, rivolto alle persone fisiche che lo utilizzano per remunerare piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare a bimbi e persone anziane o disabili e per l’insegnamento privato supplementare;
  • con il contratto di prestazione occasionale Prest.O, rivolto invece a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché PA.

Il DL n.50/2017 chiarisce inoltre i limiti di compenso annuo per ciascuna delle due modalità. In particolare per quanto riguarda:

  1. ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  2. ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  3. prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Infine il decreto stabilisce il limite dei lavoratori impiegabili con contratti Prest.O.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023

Ebbene, proprio la Legge di Bilancio 2023 ha modificato l’art.54 bis del decreto legge n.50/2017, prevedendo – per tutti gli utilizzatori del libretto di famiglia e del contratto di lavoro occasionale – un’estensione dell’importo massimo di compenso annuo per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori.

In altre parole, il nuovo limite per i datori di lavoro che sceglieranno di avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 – aumenta da 5.000 a 10.000 euro, sul totale dei lavoratori impiegati con questa formula.

Viene poi aumentato a 10 lavoratori il limite per cui non era consentito l’accesso al contratto di prestazione occasionale per i datori di lavoro con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Da quest’anno possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Come vedremo, questo limite si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turistico.

Gli aspetti che non cambiano

Rispetto alla norma originaria restano però invariati due limiti: quello relativo al compenso per ciascun lavoratore impiegato con contratto di lavoro occasionale, fermo a 5.000 euro, e quello relativo alla prestazione resa da ogni lavoratore in favore del medesimo datore di lavoro, fermo a 2.500 euro.

Invariata anche la riduzione (75%) del limite di compenso annuo riferito a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori nel caso in cui questi siano: pensionati o invalidi; giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; disoccupati; percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Imprese che possono o non possono beneficiarne

La nuova normativa interessa alcune tipologie d’impresa. In particolare si applica alle attività lavorative di natura occasionale, svolte da discoteche, sale da ballo, night club e simili (vedi codice ATECO 93.29.1), ma non solo.

Come detto sopra anche alberghi e strutture ricettive turistiche con alle proprie dipendenze fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato, possono ora fare ricorso alle prestazione di lavoro occasionale, per la totalità dei lavoratori. Questo anche perché è venuto meno il vincolo che ne limitava l’uso alle categorie elencate sopra, cioè studenti under-25, pensionati, disoccupati e percettori di ammortizzatori sociali.

Resta invece l’esplicito divieto di ricorso alle Prest.O per l’esecuzione di appalti di opere o servizi e all’intero settore agricolo. Di fatto, dal 1° gennaio 2023, è vietato l’utilizzo di questa formula per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura. Quelle che avessero già versato somme inprevisione di future attivazione, possono però chiederne il rimborso.

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