Comunicazione lavori temporanei
L'azienda senza dipendenti o il datore di lavoro già titolare di un rapporto assicurativo deve sempre comunicare all’Inail tutti i lavori a carattere temporaneo, indipendentemente dalla loro durata, entro 30 giorni dalla data del loro inizio, effettuando telematicamente una Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo (DNL Temp).
Dispensa dall'obbligo di invio della denuncia
L’Inail può dispensare l'azienda senza dipendenti o il datore di lavoro dall’obbligo di invio della denuncia dei singoli lavori se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza.
Tale dispensa è concessa dall'Inail per i lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui si ravvisi l’opportunità, e in ogni caso solo se le lavorazioni richiedono l’impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni (art. 10, comma 6, “modalità di applicazione delle tariffe dei premi”, approvate con d.m. 12/12/2000).
Anche l’istanza di dispensa dall’inoltro della Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo deve essere inoltrata telematicamente mediante l’apposita procedura, presente sul portale dell’Istituto all’interno dei Servizi Online.
buona sostanza la Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo va sempre inoltrata, anche per lavori di piccola entità, salvo i casi in cui per quella specifica lavorazione non sia stata richiesta, ed ottenuta, dispensa da parte dell'Istituto.
Ulteriori Informazioni
Per ulteriori chiarimenti potete contattare le sedi Lapam di riferimento