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Lavoro accessorio, ecco come funzionano i nuovi voucher

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10 Luglio 2017 Stampa

Il lavoro accessorio cambia ancora. Da lunedì 10 luglio sul sito dell'Inps è disponibile la piattaforma web che consente di attivare i "contratti di prestazione occasionale" e il "Libretto Famiglia" che andranno – almeno in parte – a sostituire i cosiddetti voucher, o buoni lavoro cartacei, abrogati dal governo nel marzo scorso.
usufruire del nuovo strumento è necessario che utilizzatori e prestatori si iscrivano alla piattaforma telematica dell'Inps attraverso un Pin identificativo. Entro la fine del mese di luglio l’istituto previdenziale assicura poi che saranno disponibili anche le procedure che consentiranno a prestatori ed utilizzatori di “appoggiarsi”, per la gestione degli adempimenti, ad intermediari (come i nostri uffici paghe di Lapam ndr.) e patronati (come l'Inapa che potrà però gestire solo l’iscrizione dei prestatori ed il Libretto Famiglia).

Come funzionano i "nuovi voucher"?

I committenti (famiglie, imprese, professionisti, etc) dovranno preventivamente alimentare un “portafoglio telematico” attraverso versamenti, da effettuarsi con Modello F24, per caricare le risorse necessarie per far fronte alle nuove regole stabilite nella manovrina d'estate (decreto legge 50, convertito dalla legge 96/2017) che, come detto sopra, introduce due nuovi regimi: uno per i privati e le famiglie, il "Libretto Famiglia" e l'altro dedicato a imprese, professionisti e altri titolari di Partita Iva, il "contratto di prestazione occasionale".

La nuova norma fissa limiti economici (tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa) al ricorso allo strumento sia per gli utilizzatori sia per i prestatori:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono essere superiori a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi non possono essere superiori a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, i compensi non possono essere superiori a 2.500 euro.

 

La norma tende poi ad incentivare – prevedendo limiti economici attenuati – i rapporti instaurati con particolari categorie di lavoratori (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati, etc.)
importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
quanto riguarda il "contratto di prestazione occasionale", esso non potrà essere utilizzato dai datori di lavoro con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, dalle imprese edili e di settori affini e nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi (ci sono inoltre clausole specifiche per il settore agricolo che andranno valutate caso per caso ndr.).

Per stabilire se l'impresa ha più o meno di cinque dipendenti a tempo indeterminato, occorre guardare al dato occupazionale medio computato su un periodo che va dai tre agli otto mesi precedenti (vedi circolare Inps 107/2017).
Attenzione alle differenti modalità di calcolo delle retribuzioni dei lavoratori fornite sempre dall'Istituto previdenziale. La norma prevede infatti un compenso di 10 euro lordi all'ora (8 netti al lavoratore) quando il nuovo strumento sia utilizzato dalle famiglie e un compenso minimo di 9 euro netto (a cui vanno aggiunti oneri di vari natura per un costo complessivo totale di 12,38 euro totali) per un'ora di prestazione occasionale, se al servizio di un'impresa.
questo caso il compenso giornaliero non può comunque essere inferiore all'importo remunerativo di 4 ore (anche se quelle effettivamente lavorate sono di meno), cioè 36 euro (49,52 euro di costo totale), mentre sul compenso delle ore successive vale l'accordo tra le parti, purché venga rispettato il minimo orario di 9 euro.
Attenzione infine alle comunicazioni da inserire sempre nella piattaforma Inps. Per quanto riguarda il libretto di famiglia vanno effettuate non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, mentre è di almeno un'ora prima dall'inizio della prestazione occasionale per tutti gli altri casi (ad eccezione sempre dell'agricoltura).

In questo caso è possibile, qualora la prestazione oggetto di comunicazione preventiva non venga poi effettuata (ad esempio per la sopravvenuta indisponibilità del prestatore), annullare la comunicazione entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Le revoche in questione saranno però vagliate da Inps ed Ispettorato del lavoro al fine di smascherare e sanzionare eventuali comportamenti elusivi da parte degli utilizzatori. Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l’Inps procede pertanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e Inail, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede Lapam più vicina, clicca qui 
 

 

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