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Le attività esentate dal controllo del green pass

21 Gennaio 2022 Stampa

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha firmato nella giornata di venerdì 21 gennaio il DPCM che, come anticipato qui, contiene l’elenco delle attività escluse dall’obbligo di controllo del green pass a partire da martedì 1° febbraio (qui trovate la notizia dedicata a Verifica C19, l’APP per verificare i green pass).

Da quella data, infatti, per entrare nella maggior parte delle attività commerciali sarà necessario esibire il green pass “base” che si ottiene con vaccinazione o con l’esito negativo ad un tampone molecolare o antigenico rapido. I controlli dovranno essere svolti dai titolari degli esercizi e dai «responsabili di servizi» sanitari e di sicurezza e potranno essere svolti anche a campione.

L’elenco delle attività esentate dal controllo del green pass

Il DPCM – non ancora in Gazzetta Ufficiale – elenca una serie di attività in cui si potrà entrare senza green pass (né base, né rafforzato ndr.) sono quelli che erogano servizi essenziali come alimentari, farmacie, edicole, benzinai, ottici, mercati all’aperto. Non sono invece presenti i tabaccai, per cui sarà necessario esibire il green pass.

Ecco l’elenco contenuto nel DPCM:

  • esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount, etc) escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  • negozi che vendono surgelati;
  • negozi che vendono prodotti e alimenti per animali domestici;
  • negozi che vendono articoli igienico sanitari;
  • negozi che vendono medicinali;
  • negozi che vengono articoli medicali e ortopedici;
  • ottici;
  • negozi che vendono combustibile per uso domestico e riscaldamento;
  • farmacie e strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché veterinarie;
  • uffici delle Forze di polizia;
  • uffici giudiziari e dei servizi sociosanitari.

Le altre misure in vigore

Come anticipato sopra questo provvedimento integra e completa il decreto dell’8 gennaio scorso che – tra le altre cose – ha stabilito l’obbligo di green pass base per l’accesso ai servizi alla persona dal 20 gennaio e dal 1° febbraio per entrare in uffici postali e altri servizi pubblici (es: INPS, INAIL, etc) e banche, almeno fino al 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza ndr.).

Sempre a decorrere dal 1° febbraio 2022, il decreto prevede l’avvio dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate verso coloro che non rispettano l’obbligo vaccinale e che rischiano quindi una sanzione pecuniaria di 100 euro.

In particolare l’obbligo è previsto (fino a giugno 2022 ndr.) per le persone con 50 anni d’età. Inoltre, dal 15 febbraio, queste persone dovranno esibire il green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro e i datori di lavoro e i responsabili per la sicurezza sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi.

I lavoratori che comunicheranno di non avere il green pass rafforzato sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata le imprese, senza eccezione sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane di dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

Sono inoltre previste delle sanzioni amministrative, irrogate dalle Prefetture locali, per chi non rispetta gli obblighi elencati sopra nei luoghi di lavoro. In particolare è prevista dal decreto una sanzione da 600 a 1.500 euro, cui si aggiungono le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di settore.

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