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Le novità del “Decreto Lavoro”

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9 Maggio 2023 Stampa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “decreto lavoro”. Il provvedimento è in vigore da venerdì 5 maggio, ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Durante l’iter di conversione è quindi probabile che il decreto subisca modifiche anche sostanziali, a meno che il governo non scelga di blindare il teso, apponendo la fiducia al DL. Nell’attesa di avere un quadro definitivo delle misure contenute, riassumiamo in questo articolo alcune delle principali novità.

Assegno di inclusione

Il decreto istituisce il cosiddetto “assegno di inclusione”, un nuovo strumento di sostegno economico alle famiglie con ISEE fino a 9.360 euro (maggiorato in caso di presenza di minorenni ndr.) e con componenti “fragili” (minori, disabili, over-60 ndr.) che da gennaio 2024 sostituirà il reddito di cittadinanza e prevederà l’obbligo lavorativo per le persone “occupabili”.

Il beneficio economico sarà pari a 6.000 euro annui (può arrivare a 7.560 euro a determinate condizioni ndr.) moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza e spetterà per 18 mesi, rinnovabili per altri 12 mesi. I nuclei familiari beneficiari sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, da cui sono esclusi i pensionati, gli ultrasessantenni e i disabili.

Il beneficiario è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro con una durata non inferiore ad un mese e, se part-time, un orario pari ad almeno il 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti da CCNL, a tempo indeterminato (su tutto il territorio nazionale), o a tempo determinato (se il luogo di lavoro non dista più di 80 KM dal domicilio).

Supporto alla formazione

Viene istituito il supporto per la formazione e il lavoro. Questa misura si rivolge alle persone con un’età compresa tra 18 e 59 anni che rientrano in un nucleo familiare con ISEE non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione. La misura sarà operativa dal 1° settembre 2023.

Taglio al cuneo fiscale

Il governo ha previsto un taglio del 4% al cuneo fiscale, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, attraverso l’esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. In particolare:

  • per quelli con reddito fino a 35mila euro arriva al 6% complessivo;
  • per quelli con reddito fino a 25mila euro arriva al 7%  della retribuzione imponibile.

Fringe benefit

Il decreto innalza a 3.000 euro la soglia dei fringe benefits, una tipologia di emolumento retributivo in aggiunta alla retribuzione ed esenti IRPEF (comprensivi delle somme erogate per pagamento delle utenze domestiche ndr.) per il periodo d’imposta 2023, per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Sicurezza sul lavoro

Viene previsto il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e l’ampliamento della tutela contro gli infortuni  per studenti e lavoratori della scuola, con previsione di risarcimento anche per gli infortuni mortali che interessano i giovani in alternanza scuola-lavoro.

Contratti a termine

Il decreto modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine con durata oltre i 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi, per il quale si ammettono le causali previste dai CCNL, dettate da esigenze economiche organizzative delle imprese e sostituzione di lavoratori assenti.

Più nello specifico, le causali che legittimano il ricorso al lavoro a tempo determinato sono sostituite da:

  • specifiche esigenze previste dai CCNL stipulati da associazioni e dai sindacati maggiormente rappresentativi;
  • entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti in assenza della previsione della contrattazione collettiva;
  • esigenze sostitutive di altri lavoratori.

Incentivi alle assunzioni

Il decreto prevede una serie di incentivi alle assunzioni ai datori di lavoro privati, in particolare:

  • per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023;
  • per datori di lavoro che assumono percettori di assegno di inclusione (esonero contributivo del 100% per 12 mesi);
  • per datori di lavoro che assumono giovani NEET under-30 iscritti al programma Incentivo Occupazione Giovani (contributo del 60% della retribuzione per 12 mesi, cumulabile con altre misure in vigore).

L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro tramite conguaglio nelle denunce contributive menisili. La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa con apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di un’effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. Il datore di lavoro ha sette giorni per comunicare all’INPS l’avvenuta stipula del contratto.

Più tempo per regolarizzare i debiti contributivi

Il decreto prevede l’ampliamento della rateazione per il pagamento dei debiti contributivi dagli attuali 24 a 60 mesi.

I voucher per il settore turistico e termale

Il decreto eleva la soglia di utilizzo dei cosiddetti “voucher”, portandoli a 15.000 euro annui per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle  fiere, degli  eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento.

Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori sopra elencati, si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori a tempo indeterminato.

Sanzioni amministrative

Viene prevista la riduzione delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali che potranno essere rimodulate non più «da euro 10.000 a euro 50.000» bensì  «da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso».

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