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Le novità del decreto “Sostegni Bis” dopo la sua conversione in legge

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23 Luglio 2021 Stampa

La conversione in legge del decreto legge “Sostegni Bis” (n.73/2021), approvato da entrambi i rami del Parlamento, ha modificato il calendario delle scadenze fiscali e prorogato ulteriormente il periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione. Ma non è tutto. In questo articolo vi illustriamo le principali novità contenute nel testo di legge.

Contributo rapportato alle perdite

All’articolo 1 è prevista la possibilità di optare, al posto del contributo “automatico” per un  contributo alternativo al precedente, calcolato sulla base delle perdite subite, che potrà risultare di importo maggiore rispetto a quello già incassato. Il nuovo contributo spetta solo in caso di partita IVA attiva e ai soggetti con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019.

Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e del catering

Il nuovo articolo 1-ter prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), entro un massimo di 60 milioni di euro. Di questi 10 andranno alle imprese operanti nel settore dell’HORECA, e altri 10 alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie. Sarà comunque un decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento a definire criteri e modalità di erogazione dei contributi tendendo conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e quello del 2019. Obbligatorio il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.

Rinvio dei versamenti delle rate per la rottamazione

La legge di conversione rimodula i termini di versamento delle rate dovute nel biennio 2020-2021 per le rottamazioni. Interessato anche il saldo e stralcio. L’art. 1-sexies fissa così i nuovi termini di versamento relativi a:

  • rottamazione-ter delle cartelle esattoriali (articolo 3 del decreto-legge 119 del 2018 e articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019);
  • definizione agevolata delle risorse proprie UE (articolo 5 del richiamato decreto-legge n. 119 del 2019);
  • saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica (commi 184 e ss.gg. Della legge di bilancio 2019 e del decreto-legge n. 34 del 2019).

Per tutti gli interessati il versamento delle rate dovute nel 2020 e delle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, si considera tempestivo se effettuato integralmente:

  • entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
  • entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
  • entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
  • entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2021.

È comunque consentito il ritardo non superiore a cinque giorni.

Estensione e proroga del credito d’imposta per le locazioni commerciali

Bonus affitti esteso fino al 31 luglio per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Credito anche per i gestori di attività commerciali con oltre 15 milioni di ricavi a fronte del loro calo.
L’art. 4 comma 1 prolunga dal 30 aprile al 31 luglio il credito d’imposta, nella misura del 60% del canone relativo alla locazione di immobili a uso non abitativo e del  50% dei canoni per affitto d’azienda, spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente  dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Credito per i canoni anche per le attività commerciali più grandi

L’articolo 4 comma 2, invece, ha prolungato fino a maggio il credito spettante per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro e agli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. In questo caso il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza di requisiti appena visti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Riduzione in caso di un calo del 50% dei ricavi

Sempre all’articolo 4 vengono modificate le norme del decreto Sostegni 1 che prevede un invito alla rinegoziazione dei canoni a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi a causa della pandemia. Con le nuove disposizioni si precisa che ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere alle misure di sostegno adottate a partire dall’8 marzo 2020, o non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziarlo concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

La rinegoziazione del contratto riguarda in particolare i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno precedente e la cui attività sia stata sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi dopo 1’8 marzo 2020.

Stop all’IMU per gli appartamenti con sfratti in corso

Arriva l’attesa misura in favore dei proprietari, persone fisiche, di immobili a uso abitativo per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità.  L’esenzione dal pagamento dell’IMU è prevista per l’intero anno 2021 per i casi di convalida di sfratto emessi entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, ovvero coloro che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata. Le modalità del rimborso saranno oggetto di un decreto del MEF da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

TARI: riduzioni a discrezione dei Comuni

L’articolo 6 comma 1 istituisce un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, in favore delle attività economiche interessate dalle chiusure/limitazioni imposte nei primi mesi del 2021 a causa del perdurare dell’emergenza  epidemiologica. Il fondo sarà ripartito con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (vedi comma 2), previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche.

I Comuni (comma 3) potranno riconoscere agevolazioni anche in misura superiore, senza però riversare gli oneri sugli altri utenti del servizio rifiuti, ma provvedendo con risorse proprie o con somme assegnate nel 2020 e non utilizzate. Infine spetta ai Comuni (comma 4) determinare le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche interessate.

Proroga al 2022 per il tax credit alberghi

L’articolo 7 comma 5 proroga di un anno, fino al 2022 ovvero, per i soggetti “non solari”, fino al terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, il “bonus alberghi”, ossia il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (articolo 10, Dl n. 83/2014). L’ammontare del credito è pari al 65%, come previsto dal decreto Agosto (D.L 104/2020) che lo aveva riconosciuto per gli anni 2021 e 2021.

Misure per tessile, moda, e altre attività economiche

L’articolo 8 reintroduce il credito d’imposta a favore del settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

In particolare il comma 1 prevede la riedizione delle misure previste per l’anno 2020 dal cosiddetto “Decreto Rilancio” a favore degli esercenti attività d’impresa nel settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Si tratta di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le misure originarie non sono mai diventate operative in mancanza delle relative misure attuative. Con le modifiche introdotte all’art. 48-bis del decreto 34/2020 ora il bonus viene esteso all’anno 2021. È richiesta la presentazione di una domanda e si prevede che le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, dovranno essere stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Proroghe fiscali

L’articolo 9 sospende la riscossione fino al 31 agosto. Il comma 1 sposta infatti a quella data il periodo di sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito (articolo 68, Dl n. 18/2020). Sospesi fino alla stessa data anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione. Il comma 2, considerando che la nuova sospensione entra in vigore dopo il termine originariamente previsto, stabilisce che:

  • restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° al 26 maggio, data di entrata in vigore del decreto, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti;
  • restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora e le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti;
  • gli accantonamenti effettuati e le somme accreditate nel suddetto periodo all’agente della riscossione restano fermi e le somme definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
  • le verifiche sugli inadempimenti per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento restano prive di effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Slitta al 2022 la plastic tax

Il comma 3 proroga ancora il termine di entrata in vigore della plastic tax, l’imposta sul consumo degli imballaggi di plastica monouso (MASCI), dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022. In questo modo avranno la stessa data di applicazione le due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020 per limitare il consumo di imballaggi monouso (plastic tax) e quello di bevande dolcificate (sugar tax), che la Legge di Bilancio per il 2021 aveva invece differito in maniera distinta.

Slittamento termini fiscali per i contribuenti soggetti a ISA

Il nuovo articolo 9-bis proroga i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale. La nuova scadenza è fissata al 15 settembre, senza maggiorazioni (comma1).

Il comma 2 prevede lo slittamento dei versamenti negli stessi termini anche per soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, compresi i contribuenti che applicano il regime forfettario.

Nuova documentazione per le discipline dilettantistiche

Il comma 13-quinquies dell’articolo 10 interviene invece sulla disciplina per l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (vedi d.lgs. 39/2021). Viene sostituito l’elenco della documentazione che le società e associazioni sportive saranno tenute ad allegare alla domanda di iscrizione nel Registro. Si prevede anche che l’elenco può essere rideterminato, anche aggiungendo ulteriori requisiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’autorità di Governo delegata in materia di sport.

Sospensione semestrale cashback e credito commissioni Pos

Il nuovo articolo 11-bis riproduce il contenuto dall’art. 1 del dl 99/2021. Il comma 1 sospende il rimborso cashback per il secondo semestre 2021 e sposta al 30 novembre i termini di rimborso, compreso il rimborso speciale di 1.500 euro per chi ha realizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici. Questo inoltre sarà riconosciuto sulla base di una graduatoria, stilata successivamente al termine previsto per la decisione di Consap sui reclami contro la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione di soggetti convenzionati.

Rimborso totale commissioni pagamenti elettronici

Il comma 10 introduce un credito d’imposta in misura pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili, nonché l’ulteriore credito di imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo i strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici solo per gli strumenti collegati nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il credito sarà riconosciuto per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Credito d’imposta per acquisto POS

In riferimento allo stesso periodo, il comma 11 introduce un credito d’imposta per l’acquisto dei POS con le caratteristiche indicate dal decreto delle Entrate e per il collegamento con i registratori telematici. Il credito è stabilito in misura differenziata ed è pari a:

  • 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Si prevede, inoltre, in favore di esercenti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

  • 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.

I crediti di imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione. Le agevolazioni si applicano nel rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti de minimis.

Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Al comma 1, l’articolo 18 introduce una serie di modifiche all’art. 26 del DPR 633/1972 che disciplina le variazioni dell’imposta e dell’imponibile successive all’emissione della fattura relativamente ai casi di mancata riscossione di crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali (fallimento o concordato preventivo). Secondo le nuove disposizioni in questa situazione è possibile effettuare le conseguenti variazioni in diminuzione, a seconda i casi:

  • sin dal l’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione infruttuosa;
  • dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti;
  • dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.

In questo modo diventa possibile recuperare l’imposta versata e non riscossa, fermo restando l’obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venisse successivamente pagato. Viene inoltre chiarito che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Il comma 2 prevede l’applicabilità di queste nuove disposizioni alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della nuova norma.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

L’articolo 32 al comma 1 prevede un nuovo bonus sanificazione per i titolari di partita IVA, degli enti non commerciali e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (qui il nostro articolo dedicato a questa misura). Poiché non sono state ancora varate le norme che prevedono il bollino per queste strutture, il nuovo testo del decreto chiarisce che per quelle a carattere non imprenditoriale non munite di codice identificativo regionale, sia possibile l’autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva. Il credito d’imposta è pari al 30% delle le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati e per acquistare dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario.

Come stabilisce il comma 3 il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate a stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, per il quale è prevista una spesa massima di 200 milioni di euro (comma 4).

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