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Le novità del DL Rilancio dopo la sua conversione in legge

6 minuti di lettura
21 Luglio 2020 Stampa

Convertito in legge il 16 luglio, dopo l’approvazione definitiva in Senato del testo approvato con fiducia alla Camera, il Decreto Rilancio contiene numerose agevolazioni e incentivi pensati per la ripresa economica del Paese. Il provvedimento mette a sistema e incorpora alcune delle misure disposte da precedenti Dpcm del Governo, rendendo in alcuni casi strutturali agevolazioni pensate sia per la ripartenza delle attività produttive, sia per il rilancio dei consumi delle famiglie.
questo articolo riassumiamo le principali novità emerse nel corso del dibattito parlamentare, così come sintetizzate dall’Agenzia dell’Entrate

Credito d’imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28)

Il bonus affitto immobili a uso non abitativo spetta anche ad agenzie di viaggio e turismo e tour operator, oltre che strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di affari nel periodo d’imposta precedente. Agli altri operatori, invece, il credito al 60% (ridotto al 30% per contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività) spetta se i ricavi o compensi non superano 5 milioni di euro.
al 20% e al 10%, rispettivamente, anche per imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
per coloro che hanno avviato l’attività nel 2019 e per soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni con stati di emergenza per eventi calamitosi, in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, viene eliminato il vincolo di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di marzo, aprile e maggio 2020.
à di cedere al locatore il credito d’imposta al posto del canone, previo accordo tra le parti

Incremento fondo acquisto autoveicoli a basse emissioni (art. 44, commi da 1-bis a 1-novies)

Vengono istituiti nuovi contributi a favore di persone fisiche e giuridiche dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 per acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo.
determinate condizioni, l’incentivo è cumulabile con quello per autoveicoli a basse emissioni di CO2 (articolo 1, comma 1031, legge n. 145/2018).
persone fisiche che tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato in classi da Euro 0 a Euro 3 e acquistano un veicolo usato di classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 fino 60 g/km, spetta uno sconto del 60% sugli oneri fiscali per il trasferimento di proprietà.
persone fisiche che provvedono alla rottamazione di un secondo veicolo spettano, oltre ai 1.500 euro per il primo veicolo, altri 750 euro che, in alternativa, possono essere utilizzati come credito d’imposta entro tre annualità per acquistare monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Credito d’imposta mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (art. 46-bis)

Incrementate di 30 milioni di euro per il 2020 le risorse a favore del credito d’imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (articolo 49, Dl n. 34/2019), già indirizzate anche alle spese per fiere e manifestazioni all’estero disdette a causa della pandemia (articolo 12-bis, Dl n. 23/2020). La somma aggiuntiva andrà alle imprese diverse da PMI e operatori del settore fieristico, per compensare i danni dell’annullamento o mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

Credito d’imposta rimanenze di magazzino nel settore tessile, moda e accessori (art. 48-bis)

Per gli esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del tessile e moda, calzaturiero e pelletteria, è istituito un credito di imposta al 30% del valore delle rimanenze di magazzino eccedente la media delle tre annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 (tetto massimo 45 milioni di euro).
bonus può essere usato solo in compensazione tramite F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.
provvedimento MiSE-MEF fisserà i criteri per individuare i beneficiari e le modalità attuative.

Incentivi efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine ricarica veicoli elettrici (art. 119 e 121)

Tante le novità in materia di superbonus al 110% per interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le abbiamo riassunte in un articolo dedicato, eccolo

Cessione crediti d’imposta di provvedimenti Covid-19

La cessione dei crediti d’imposta previste da provvedimenti volti a fronteggiare l’emergenza Coronavirus (bonus affitto botteghe e negozi; bonus locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; adeguamento ambienti di lavoro; sanificazione e acquisto dispositivi di protezione), in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, può avvenire anche nei confronti del locatore o del concedente, a fronte di uno sconto di pari importo sul canone.

Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione

Il credito d’imposta al 60% delle spese 2020 per sanificare ambienti di lavoro e strumenti per l’attività, nonché per acquistare dispositivi di protezione individuale o altri idonei a garantire la salute di lavoratori e utenti, è stato esteso alle strutture ricettive extra-alberghiere non imprenditoriali, purché in possesso del codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione sull’offerta e la promozione dei servizi all’utenza (articolo 13-quater, comma 4, Dl 34/2019). Il bonus, oltre a non concorrere alla formazione del reddito e ai fini IRAP, non rileva ai fini della deducibilità di interessi passivi e componenti negative di reddito (articoli 61 e 109, TUIR). Leggi qui la nostra notizia dedicata.

Al fine di beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili a partire dal 20 luglio 2020 e fino al 7 settembre 2020.

Anche in questo caso la comunicazione va effettuata in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione può essere effettuata direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato utilizzando l’apposito modello.
modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili sostenute dall’1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24.
ò inoltre essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni e chiarimenti relativi alle misure contenute nel DL n° 34, si invita a contattare le nostre sedi di riferimento, tramite mail o telefono. 
Qui l’elenco completo con tutti i riferimenti delle nostre sedi 
potete scriverci all’indirizzo mail: [email protected]

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