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Le novità fiscali contenute nel decreto legge “Rilancio”

19 minuti di lettura
22 Maggio 2020 Stampa

Il 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n°34 del 2020, cosiddetto decreto “Rilancio”. Il maxiprovvedimento conta 266 articoli che al bilancio pubblico costano 55 miliardi in termini di indebitamento e 155 come saldo netto da finanziare.  In questo articolo abbiamo raccolto le principali novità di carattere fiscale, rimandando ad una notizia specifica il Superbonus al 110%.

Fisco

Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell’Irap

L’articolo prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, con ricavi di cui all’art. 85, comma 1 lett. a) e b) o compensi di cui all’art. 54, comma 1, non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente non sono dovuti:

– il saldo Irap relativo al periodo d’imposta in corso in corso al 31 dicembre 2019. Resta comunque dovuto l’acconto per il medesimo periodo d’imposta;

– la prima rata di acconto relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione assicurazioni e alle amministrazioni pubbliche, nonché agli intermediari finanziari e alle società di  partecipazione.
disposizione agevolativa si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Dal testo normativo non è chiaro se l’esonero dal versamento della prima rata di acconto relativa al 2020, si traduca in un maggio versamento a saldo per il medesimo anno, anche il Ministero ha chiarito verbalmente che non sarà così.

Art.25 – Contributo a fondo perduto per PMI

Con il fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo nonché agricola o di allevamento (il testo è al riguardo equivoco), titolari di partita Iva, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.
aver accesso al contributo è richiesto che il fatturato e il corrispettivo relativo al mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019.
contributo spettante è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La percentuale è così definita:

– 20 per cento per i soggetti con ricavi / compensi del precedente periodo d’imposta non superiori a 400 mila euro;
– 15 per cento per i soggetti con ricavi / compensi del precedente periodo d’imposta superiori a 400 mila euro, fino a 1 milione di euro;
– 10 per cento per i soggetti con ricavi / compensi del precedente periodo d’imposta superiori a 1 milione euro, fino a 5 milione di euro.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal I gennaio 2020 il contributo spetta indipendentemente dalle condizioni sopra elencate. Il contributo spetta in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per soggetti diversi dalle persone fisiche. Il suddetto contributo non è tassato ai fini Irpef, Ires e Irap e non concorre neppure al rapporto ai fini della deduzione degli interessi passivi.
tuttavia tenuto presente che il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione di alcune delle indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire:

– l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
– l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo;
– l’indennità di cui all’art. 44, riservata a tutti gli altri soggetti non ricompresi in altre indennità, fra cui i professionisti iscritti alla  cassa di previdenza.

Con riferimento a quest’ultimo punto, occorre ricordare che il DM 28 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha circoscritto la fruizione dell’indennità a quei soggetti che non hanno superato nel 2018 un reddito complessivo netto di 50.000 euro, con la conseguenza, quindi, che per i professionisti con reddito superiore dovrebbe spettare comunque il contributo in esame in quanto esclusi dal precedente sussidio. Sempre che tali parametri reddituali vengano confermati anche per i mesi successivi.

Il decreto non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell’indennità di cui all’art. 28 del DL 18/2020; pertanto artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile, potranno accedere anche al contributo in questione. Per contro, questi soggetti a maggio non dovrebbero più percepire nulla.

Per ottenerlo va presentata, esclusivamente in via telematica, apposita istanza all’Agenzia delle entrate dalla quale risulti il possesso dei requisiti. L’istanza può essere presentata per conto del contribuente da un intermediario abilitato e delegato al cassetto fiscale o alla fattura elettronica.

I termini e le modalità dell’istanza saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Il contributo a fondo perduto sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate con accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale del soggetto beneficiario.

Art.28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

Riguarderà tutte le locazioni di immobili non abitativi, non solo quelli di categoria C/1 e tutte le attività di impresa e professionali che abbiano avuto un calo del fatturato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
credito di imposta del sui canoni di locazione, leasing, o concessione pagati da:

– esercenti attività di impresa,
– esercenti attività di arti e professioni

che abbiano ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente ossia nell’anno 2019.
canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività:

– industriale,
– commerciale,
– artigianale,
– agricola,
– di interesse turistico,
– o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.

La misura del credito spetta ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto.
caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta invece nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo delle locazioni versate con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, i soggetti locatari devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente, requisito invece non necessario per le strutture alberghiere alle quali il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente Va precisato che si prevede una non cumulabilità del credito in relazione ai medesimi canoni  per il mese di marzo con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (Cura Italia), che ricordiamo prevedeva un credito d’imposta per i soli immobili cat. C1.

Queste le modalità di fruizione del credito:

– in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
– ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
– al posto dell’utilizzo diretto si può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per tutte le disposizioni applicative si sottolinea che entro 20 giorni dalla entrata in vigore del decreto si provvederà con provvedimento della Agenzia delle Entrate

Art. 50 – Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento

Ai fini del superammortamento, è stato prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è possibile effettuare la consegna del bene strumentale nuovo sul quale sarà applicata la maggiorazione.

Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Viene introdotto un nuovo credito d’imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 80.000 euro, dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, ivi comprese le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati compresi nel terzo settore).

Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l’acquisto di arredi di sicurezza. L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con uno o più decreti del Mise, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli sopra indicati.
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL in esame, sono stabilite le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta.

Art.123 – Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

Prevista l’abrogazione dell’art. 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) e dell’art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).
conseguenza, le cosiddette “clausole di salvaguardia” vengono “sterilizzate” in via definitiva,

con l’effetto di eliminare l’aumento delle aliquote Iva e delle accise, altrimenti previsto dal 1° gennaio 2021.

Art. 124 – Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Alla tabella A, parte II-bis allegata al DPR 633/1972, relativa ai beni e servizi soggetti ad aliquota del 5%, viene aggiunta, dopo il n. 1-ter, vine aggiunto il n. 1-quater, relativo a:

“Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo” .

In via transitoria, per il contenimento dell’emergenza epidemiologica del COVID-19,  fino al 31  dicembre 2020 la cessione dei beni di cui sopra, è effettuata in esenzione d’imposta, senza pregiudizio per la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/1972.

Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione

La norma, abrogando le analoghe disposizioni di cui agll’art. 64 del DL. n. 18/2020 e all’art. 30 del DL n. 23/202, rimodula il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro a favore di:

– impresa;
– esercenti arti e professioni;
– enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore;
– enti religiosi civilmente riconosciuti.

in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Il credito spetta in relazione alle seguenti spese:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. e) per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono sostenute le spese ovvero in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs n. 141/1997, non si applicano i limiti di cui alla legge n. 244/2007 e non concorre alla formazione del redditto e dell’Irap. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle legge di conversione del decreto in esame, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito in esame, anche con riferimento al limite di spesa sopra indicato.

L’agevolazione è fruibile nei nuovi limiti degli aiuti di stato, previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final .

Artt.126-27 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Il decreto dispone un’ulteriore proroga della sospensione dei termini di versamento prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e dal decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).

Si tratta in particolare dei contribuenti indicati dagli artt. 61 e 62, commi 2 e 3, del decreto Cura Italia per i quali era stato sospeso il pagamento di ritenute, Iva e contributi dal 2 marzo al 30 aprile scorso, con ripresa dei pagamenti entro il 31 maggio 2020, appartenenti alle filiere maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento, nonché delle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.

A questi si aggiungono le imprese e i professionisti che, per effetto dell’art. 18 del decreto Liquidità, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi scadenti ad aprile e maggio, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020. Si tratta in particolare dei contribuenti con con ricavi o compensi fino a 50 milioni che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 33 per cento e dei soggetti con con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento.

I pagamenti potranno essere effettuati in unica soluzione a partire dal 16 settembre 2020 o in quattro mensili rate di pari importo con il versamento della prima rata entro la predetta data.

Comuni ex “Zona Rossa”
adempimenti e i versamenti, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, sospesi nei Comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Associazioni e società sportive
dal 31 maggio al 30 giugno 2020 il periodo di sospensione – previsto dall’art. 61, comma 5, del D.L. n. 18/2020 – dei termini di versamento delle ritenute alla fonte operate da associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei propri dipendenti (ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R 600/1973). Nei confronti dei medesimi soggetti, per lo stesso periodo sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Art. 137 – Proroga della rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati

Per le persone fisiche e le società semplici la possibilità di procedere alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) è stata estesa ai beni posseduti al 1° luglio 2020 (l’ultima proroga era stata disposta dalla legge di Bilancio 2020 – Legge 27 dicembre 2020, n. 160). In tal caso l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell’11 per cento:

– per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del Tuir, e per le partecipazioni non qualificate;
– per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Imposta sostitutiva
ò essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

Perizia
redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020

Art. 140 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Il decreto-legge in commento dispone l’inapplicabilità fino al 1° gennaio 2021 delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nei confronti degli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti

Tali soggetti restano comunque obbligati ad emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 633/72 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 luglio 2019, n. 236086.

Articolo 144 – Remissione in termini e sospensione degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Il provvedimento in esame dispone che:

– i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto in commento, siano considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020;
– i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto stesso e il 31 maggio 2020, possano essere effettuati entro il 16 settembre 2020 senza ulteriori sanzioni e interessi;
– i versamenti di cui sopra possano essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo entro il 16 di ogni mese a decorrere da settembre 2020.

Articolo 147 –  Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite f24

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 516 mila euro per ciascun anno solare; dal 2014, tale limite è stato elevato a 700mila euro dall’art. 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35. Ora, il decreto in esame dispone che a decorrere dal 2020 il predetto limite è elevato da 700mila a 1 milione di euro.

Articolo 176 – Tax credit vacanze

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito a favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a 40mila euro, da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive. In particolare:

– il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona;
– Il credito è fruibile nella misura del 80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto;
– lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari;
– le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione e in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico-ricettiva, oppure da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
– il corrispettivo totale dev’essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con l’indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
– il pagamento del servizio dev’essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Attuazione della misura
à un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, con il quale saranno emanate le disposizioni attuative dell’agevolazione in commento.

Art. 177 – Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

Prevista l’esenzione dalla prima rata Imu, in scadenza al 16 giugno 2020, per gli immobili:

– adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
– rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività.

Art. 181 – Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Il decreto prevede l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.

La norma dispone inoltre che fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642/1972.

Art. 189 – Bonus unatantum edicole

È riconosciuto a favore delle edicole un contributo (esentasse) una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per il 2020; per poterne fruire occorre presentare un’istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Leggi anche: Con il decreto Rilancio arriva anche il superbonus al 110%

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