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Le novità fiscali del Decreto Sostegni bis

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27 Maggio 2021 Stampa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto Sostegni bis” (D.L n.73/2021). In questo articolo riassumiamo le principali novità fiscali contenute nel provvedimento, partendo dai nuovi criteri per il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto, per un un impegno complessivo di oltre 15 miliardi di euro.

Contributi a fondo perduto

All’art.1 viene previsto un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Il nuovo intervento si articola su tre componenti:

  • la replica del precedente intervento previsto dal primo “Decreto Sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020;
  • una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei contributi a fondo perduto erogati con i decreti Rilancio, Agosto, Ristori e Sostegni, percepiti nel 2020 e nel 2021.

Fondo per il sostegno delle attività chiuse

Con una dotazione di 100 milioni di euro il governo istituisce un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”. Per accedere al contributo le attività economiche devono essere state chiuse per almeno quattro mesi nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del decreto-legge. Criteri e modalità saranno stabiliti con un decreto ministeriale del MISE di concerto con il MEF.

Estensione e proroga del credito d’imposta per gli affitti commerciali

All’art.4 il decreto estende il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. Gli operatori economici accederanno al credito d’imposta se l’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 è inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021. Lo stanziamento complessivo è di oltre 1,9 miliardi di euro.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Il “Decreto Sostegni bis” proroga al mese di luglio 2021 la misura prevista dall’articolo 5 del primo “Decreto Sostegni”, che prevede la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.

Fondo per il sostegno delle imprese turistiche

Il decreto, all’articolo 7, prevede l’incremento di 150 milioni di euro il fondo di sostegno per agenzie, tour operator, strutture turistiche, guide, città d’arte già previsto dal “Decreto Rilancio”. Lo stesso articolo prevede anche una serie di misure per il rilancio delle città d’arte.

Sostegni per il settore tessile e della Moda

L’art.8 prevede il prolungamento fino al 31 dicembre 2021 del contributo del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino. Il contributo, sotto forma di credito di imposta, è rivolto a soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, moda e accessori.

Sospensione riscossione e rinvio Plastic Tax

Il decreto concede sino al 30 giugno 2021 la sospensione, già prevista fino al 30 aprile, delle attività di riscossione mediante ruolo. È poi introdotto il terzo rinvio dell’entrata in vigore della “Plastic tax, rimandata ora al 1° gennaio 2022, come richiesto dalla nostra associazione in un apposito emendamento.

Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

All’art.18 il decreto prevede che quando un’operazione per cui è stata emessa fattura, successivamente all’annotazione nel registro delle vendite viene meno o se ne riduce la base imponibile a causa del mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente, il cedente/prestatore ha diritto di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione, inserendola nel registro acquisti a partire dalla data:

  • in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale;
  • oppure dalla data del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare;
  • o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato ex articolo 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare.

In sostanza, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, la nuova norma consente di effettuare le variazioni in diminuzione sin dall’apertura della procedura senza doverne attendere la conclusione.

Crediti d’imposta per beni strumentali nuovi

L’art.20 del decreto modifica la disciplina dei crediti di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, concedendo la possibilità anche ai soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni di euro, di compensare in un’unica soluzione il credito d’imposta.

Estensione del limite massimo di crediti compensabili

A partire dal 2021 viene innalzato a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Crediti di imposta per le spese di sanificazione e acquisto DPI

Il decreto introduce un nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione anti Covid-19.
Il credito d’imposta, come quello previsto dal “Decreto Rilancio”, spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4 del DL n. 34/2019 convertito. Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021, un importo che riteniamo insufficiente a coprire la platea di potenziali beneficiari. L’Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. Vi terremo aggiornati nelle prossime settimane.

Fondo per il trasporto pubblico locale

L’art.51 del decreto prevede l’incremento di 450 milioni di euro del fondo istituito dalla Legge di Bilancio 2021 destinato anche alle imprese dei settori taxi e NCC, per integrare il trasporto pubblico locale.

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