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Le principali modifiche alla normativa ambientale contenute nel Decreto Semplificazioni

9 Settembre 2020 Stampa

Il 17 luglio 2020 è entrato in vigore il DL 16.7.2020 n. 76, noto come Decreto Semplificazioni, che interviene su aspetti normativi ambientali di sicura rilevanza quali:

– Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

– Bonifiche

– Green Economy

Valutazione Impatto Ambientale

Gli interventi sulla procedura di VIA, volti a razionalizzarne lo svolgimento e a ridurne le tempistiche, riguardano:

1) Procedimento di valutazione

– Presentazione sin dall’avvio del procedimento del progetto di fattibilità o di quello definitivo;

– Perentorietà dei termini procedimentali e riduzione dei termini di valutazione sia della Pubblica Amministrazione che del proponente;

– Istituzione della Commissione Tecnica PNIEC e previsione di una procedura accelerata per procedimenti di VIA o di Verifica di VIA statali su progetti e opere necessarie alla realizzazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima.

2) Verifica di VIA

Viene completamente riformulato l’art. 19 del D. Lgs. 152/2006. Il Proponente trasmette all’Autorità Competente, in formato elettronico, lo studio preliminare ambientale oltre alla copia del pagamento del contributo. L’Autorità Competente verifica la completezza della documentazione entro 5 giorni dalla ricezione e può richiedere integrazione e/o chiarimenti una sola volta. Il proponente, pena il respingimento della sua domanda con conseguente obbligatoria archiviazione, deve rispondere entro 15 giorni.

Contestualmente alla ricezione della documentazione (se completa) ovvero all’atto di ricezione delle integrazioni richieste, l’Autorità Competente pubblica la documentazione stessa sul proprio sito dandone notizia a tutte le amministrazioni ed enti interessati. Entro i successivi 30 giorni chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.

L’Autorità Competente, tenuto conto delle osservazioni ricevute, entro 45 giorni dal termine di scadenza delle stesse, adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità.

I termini procedimentali sono da considerarsi perentori.

Consultazione preventiva e definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale

Viene riformulato l’art. 20 del D. Lgs. 152/2006 e modificato l’art.21 con l’accorciamento del termine a 45 giorni (invece che 60) per l’espressione del parere da parte dell’Autorità Competente sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio d’impatto ambientale.

Conclusione della VIA Statale

Decorsi 60 giorni (più 30 per eventuali integrazioni) dal termine della fase di consultazione senza che la Commissione VIA si sia espressa, il Direttore Generale della competente direzione generale del Ministero dell’Ambiente trasmette, entro i successivi 60 giorni e sulla base di un parere ISPRA, il provvedimento di VIA al Ministro dell’Ambiente per la Conseguente adozione.

Decorso il termine complessivo di 210 giorni, a decorrere dall’avvio del procedimento, la decisione sul provvedimento di VIA è rimessa al Consiglio dei Ministri che deve pronunciarsi nei successivi 30 giorni.

Nel caso di procedimenti statali affidati alla Commissione Tecnica PNIEC, la stessa si esprime entro 170 giorni dalla pubblicazione dell’istanza (e della relativa documentazione) sul sito del Ministero, predisponendo il provvedimento di VIA. Nei successivi 30 giorni, il Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente adotta il provvedimento di VIA.

Bonifiche

L’art. 52 inserisce un nuovo articolo (242-ter) nel Codice Ambientale prevedendo che nei siti oggetto di bonifica, anche d’interesse nazionale, possano essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo.

Vengono quindi dettate procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni.

L’art. 53 novella l’art. 252 del codice Ambientale introducendo alcune semplificazioni nelle procedure di bonifica nei siti d’interesse nazionale.

Viene introdotta una procedura di approvazione di un Piano di indagini preliminari concordato con l’ARPA competente per territorio.

A seguito di tali indagini preliminari:

– se si accerta il superamento delle CSC (soglie di contaminazione) si avviano le procedure di bonifica ordinaria (artt. 242 e 245 ex D. Lgs. 152/2006);

– se si accerta che il livello delle CSC non è stato superato, si provvede al ripristino della zona dandone notizia al Ministero dell’Ambiente, Regione, Provincia, Comune e ARPA di competenza, attraverso un’autocertificazione che conclude il procedimento.

Viene inoltre prevista, in alternativa alla procedura di cui all’art. 242, la possibilità per il soggetto responsabile, o altrimenti interessato alla valorizzazione dell’area, di unificare le procedure di caratterizzazione e l’analisi di rischio sito specifica.

Viene inserita la possibilità che la certificazione di avvenuta bonifica possa essere rilasciata anche per la sola matrice suolo.

Green Economy

Si segnala:

– in caso di ammodernamento (repowering) di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili la valutazione di impatto ambientale riguarda le sole variazioni (non l’intero progetto);

– semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;

– interventi per velocizzare gli iter autorizzativi per le infrastrutture energetiche;

– semplificazioni dei procedimenti per l’adeguamento di impianti di produzione e accumulo energia.

 

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