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Le principali novità del Decreto Fiscale

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27 Ottobre 2021 Stampa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge “Fisco-Lavoro” (DL n.146 del 2021), entrato in vigore il 22 ottobre 2021. Oltre al rifinanziamento degli ammortizzatori Covid-19, di cui abbiamo parlato qui e ad alcune misure relative alle sicurezza sul lavoro, il provvedimento contiene varie disposizioni di carattere fiscale di particolare interesse. Vediamo in sintesi di cosa si tratta.

Riammissione ai benefici per la rottamazione TER e saldo e stralcio

L’articolo 1 del decreto dispone che il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 (le cosiddette rottamazione-ter, rottamazione risorse proprie UE e “saldo e stralcio” ndr.) e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.

È comunque possibile beneficiare dei 5 giorni di tolleranza disposti dal DL n. 119/2018, per cui il versamento si considera comunque tempestivo se effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021

L’articolo 2 del decreto in analisi dispone che con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni.

Estensione della rateazione per i piani di dilazione

È stato modificato l’art. 68 del DL “Cura Italia”, con cui viene ampliato a 18 (anziché a 10) il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei piani di dilazione antecedenti la pandemia (8 marzo 2020). La stessa norma dispone che i debitori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 ottobre 2021), siano incorsi in decadenza da piani di dilazione/rateazione, in essere alla data dell’8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell’articolo 68, commi 1, 2 e 2 -bis , del decreto-legge n. 18 del 2020 è fissato al 31 ottobre 2021 invece che entro il mese successivo il periodo di sospensione (e quindi entro lo scorso 30 settembre 2021), ferma restando l’applicazione a tali piani delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Il pagamento potrà quindi avvenire entro il prossimo 2 novembre.

Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al comma 2:

  • a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 ottobre 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
  • b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Per le rateizzazioni concesse dopo il periodo di sospensione anti-Covid e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di 10 rate.

Ripartizione del fondo lotteria degli scontrini

I commi da 1 a 4 dell’articolo 5 disciplinano la ripartizione delle risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente per la lotteria degli scontrini, pari a 56 milioni di euro a decorrere dal 2021, tra premi e spese amministrative. Con apposito decreto che sarà emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, le predette risorse, vengono assegnate alle amministrazioni interessate. In conseguenza della suddetta rimodulazione delle risorse disponibili viene modificato l’articolo 41, comma 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, perché produca i suoi effetti solo con riferimento all’anno 2020 e non anche per gli altri anni a seguire.

Riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato

La definizione agevolata riguarda i casi di indebito utilizzo di crediti non spettanti in relazione alle attività poste in essere non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ovvero per errori nella quantificazione delle spese agevolabili, allo scopo di deflazionare ipotesi di contenzioso connesse alla misura in questione e di favorire il recupero spontaneo di agevolazioni fruite in ragione di errori scusabili del contribuente, derivanti dal complesso quadro di regolamentazione e prassi che ha caratterizzato l’agevolazione.

In particolare i soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato senza applicazione di sanzioni e interessi.

L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.

Obbligo di autocertificazione, Aiuti di Stato

Al fine di assicurare la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato, viene integrato il comma 13 dell’art. 1, del DL n. 41/2021 (Decreto Sostegni ndr.) per ricomprendere nel quadro normativo che consente di fruire dei nuovi massimali previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, anche le misure di aiuto introdotte nell’ordinamento successivamente all’entrata in vigore del “Decreto Sostegni”:

  • contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni;
  • contributo a fondo perduto previsto per le start-up dall’articolo 1 ter del Decreto Sostegni;
  • definizione agevolata degli avvisi bonari, prevista dall’articolo 5 del Decreto Sostegni;
  • esenzione della prima rata Imu prevista dal Decreto Sostegni;
  • contributo a fondo perduto previsto dal Sostegni-bis;
  • credito d’imposta locazioni, così come prorogato ad opera del Decreto Sostegni bis.

Abrogazione Patent Box

Il decreto prevede infine l’abrogazione della disciplina del patent box e l’introduzione di una nuova opzione, avente durata pari a 5 anni. Per i soggetti che decidono di esercitare la richiamata opzione è prevista la deduzione maggiorata del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa.

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