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Le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro

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30 Ottobre 2018 Stampa

Il Testo Unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/08 al comma 8 e 71 dell’art 71 (aggiornato tenendo conto delle novità introdotte con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2013 della Legge 9 agosto 2013 n.98 di conversione del Decreto del Fare) prevede una serie di adempimenti riguardanti la sicurezza per le attrezzature di lavoro. L’Art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 specifica gli obblighi per il datore di lavoro volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza delle attrezzature il datore di lavoro che non adempie è punito con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Obblighi per il datore di lavoro 

– controllo iniziale eseguito dopo l’installazione e prima della messa in servizio su tutte le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione; con messa in servizio si intende la comunicazione che il datore di lavoro deve fare all’INAIL, all’atto dell’acquisto di un’attrezzatura di lavoro nuova e quindi del suo primo utilizzo;

– controllo dopo ogni montaggio per assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;

– interventi di controllo periodici vanno fatti su quelle attrezzature che sono soggette a deterioramento o usura o possono dare origine a situazioni pericolose, devono essere eseguite con frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, o in assenza di queste, desumibili dai codici di buona prassi;

– interventi di controllo straordinari vengono effettuati ogni volta che succede qualche evento eccezionale che può pregiudicare la sicurezza delle attrezzature di lavoro, come incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

Questi controlli devono essere effettuati da un tecnico competente, cioè che abbia le conoscenze adeguate per dichiarare l’assenza o la presenza di anomalie sulle attrezzature.
l’art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII (D.Lgs. 81/08) (v. allegato qui di seguito) a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente

Verifiche a cui devono essere sottoposte le attrezzature

– La prima verifica periodica che è sempre effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti privati abilitati.

Serve ad identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la corrispondenza dei dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante.
accerta che la configurazione dell’attrezzatura sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante, si effettuano le prove di funzionamento e si controlla l’efficienza dei dispositivi di sicurezza.
fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro.
fine della prima verifica, se l’attrezzatura è considerata sicura viene rilasciato un verbale indicante l’idoneità e la relativa scheda tecnica. Nel caso non si sia potuto portare a termine la verifica per mancanza di documenti o indisponibilità dell’attrezzatura è rilasciato all’azienda un verbale di sospensione della verifica, che sarà poi terminata in un momento successivo. Nel caso l’attrezzatura di lavoro presenti carenze tali da pregiudicare la sicurezza, sarà rilasciato un verbale indicante la non idoneità ai fine della sicurezza e sarà avvisata immediatamente l’AUSL di competenza territoriale.

– Le successive "verifiche periodiche” richieste al datore di lavoro sono:

la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso,
stato di manutenzione e conservazione,
mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Tutte le verifiche vanno documentate, come richiesto e previsto nell’Art 71, comma 9 – D.Lgs 81 del 2008: “I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.” Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, in esercizio da più di 20 anni, devono essere esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari.

RELAZIONE DI VITA RESIDUA PER TUTTE LE ATTREZZATURE CHE SUPERANO I 20 ANNI DI ETA’

Il nuovo Decreto Ministeriale 11 Aprile 2011 (entrato in vigore il 23 Maggio 2012) ha reso obbligatoria per le gru, autogrù e piattaforme aeree che superano i 20 anni di età l'INDAGINE SUPPLEMENTARE, cioè una verifica strutturale per individuare eventuali difetti o anomalie e a stabilire la vita residua della macchina. L’attività è finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

L' indagine supplementare dovrà essere esibita dal Datore di Lavoro al funzionario ARPA addetto alla verifica periodica, e non prescritta da quest'ultimo. Quando l’attrezzatura raggiunge i 20 anni di vita, quindi, il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente fare eseguire da un Ingegnere esperto la verifica strutturale.

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