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Legge di Bilancio 2023: le novità sul Superbonus

5 Gennaio 2023 Stampa

La Legge di Bilancio per il 2023 (legge n.197/2022) contiene diverse modifiche alla disciplina del cosiddetto superbonus.

In particolare, all’articolo 1 comma 894 vengono individuate una serie di eccezioni a cui non si applica la diminuzione della detrazione dal 110% al 90%, prevista a partire dal 2023 dall’art. 9 del decreto Aiuti quater (DL n.176/2022), così come modificato con la conversione in legge.

Dopo la correzione operata dalla legge di Bilancio 2023, il superbonus spetta quindi nella misura del 110% anche nel 2023:

  • per i condomini con delibere di esecuzione dei lavori approvate prima del 18 novembre e comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre e CILA presentata entro il 25 novembre 2022;
  • per gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti per gli interventi per cui, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILA;
  • per ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale se alla data del 25 novembre è stata comunicata la CILA;
  • per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, per cui alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per i condomini, la data delle delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dall’amministratore del condominio o, nel caso in cui non sussita l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l’assemblea.

Le novità per gli enti del terzo settore

Altra novità è prevista al comma 10, secondo cui:

  • (lettera a) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano la detrazione spetta anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (intervento trainato ex art. 119, comma 5, DL n.34/2020) se realizzati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili dove sono realizzati gli interventi trainanti, se questi ultimi sono situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) e all’art. 142, comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42/2004).
  • (lettera b) alle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali , e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati su singole unità immobiliari, il superbonus è riconosciuto con l’aliquota del 110% fino alla soglia di 200 kW.

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