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L’etichettatura ambientale: una raccolta delle principali novità

7 minuti di lettura
10 Novembre 2021 Stampa

Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (che recepisce, tra l’altro, la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio) ha apportato una serie di modifiche al comma 5 dell’art. 219 del Decreto legislativo 152/2006 relativamente ai “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.

In particolare, la norma impone che tutti gli imballaggi siano:

opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

A ciò viene aggiunto l’obbligo, per i produttori, di indicare – ai fini dell’identificazione e della classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE.

La norma in esame contiene, quindi, due importanti novità:

  • in primo luogo, l’etichettatura ambientale degli imballaggi diventa obbligatoria e dovrà essere attuata sulla base di quanto disposto dalle norme UNI;
  • in secondo luogo, viene introdotto l’obbligo per i produttori, definiti dall’art. 218, lettera r del Decreto legislativo 152/2006 come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”), di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

Un’ulteriore novità si ha anche con riferimento all’etichettatura dell’imballaggio compostabile o biodegradabile.

L’art. 182 ter del Decreto legislativo 152/2006 (come modificato dal Decreto legislativo 116/2020) stabilisce ora che, in questo caso, l’etichetta deve riportare:

  • la menzione della conformità degli standard europei (EN 13432 per gli imballaggi recuperabili tramite compostaggio o biodegradazione o EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi);
  • gli elementi identificativi del produttore e del certificatore;
  • idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.

Tali indicazioni nascono dall’obbligo di tracciare, distinguere e separare gli imballaggi compostabili o biodegradabili dalle plastiche convenzionali dagli impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.

La disciplina europea sull’etichettatura

Relativamente all’etichettatura, la Direttiva imballaggi 94/62/CE, stabilisce all’art. 8 (marcatura e sistema di identificazione) che, per facilitarne la raccolta, il reimpiego e il recupero – incluso il riciclaggio – l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessata, la natura del/i materiale/i utilizzato/i.

La disposizione prevede, inoltre, che gli imballaggi devono essere muniti dell’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e permanere anche all’apertura dell’imballaggio stesso.

In ordine poi al sistema di identificazione del materiale, l’Allegato I della sopra citata Direttiva dispone un sistema di numerazione per ogni materiale (per esempio, per la plastica la numerazione da 1 a 19, per la carta e scatole di carta la numerazione da 20 a 29 ecc.) ma stabilisce che l’identificazione del materiale possa essere effettuata anche attraverso l’abbreviazione dei materiali usati (ad esempio “HDPE” – High Density Poliethylene). Tali metodi di identificazione devono essere inseriti al centro o al di sotto del marchio grafico che indica la natura riutilizzabile o recuperabile dell’imballaggio.

La Decisione 97/129/CE – che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla Direttiva 94/62/CE – istituisce poi la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione che descrive la natura del/i materiale/i utilizzato/i e specifica quali materiali sono soggetti a tale sistema di identificazione (plastica, carta e cartone, metalli, materiali in legno, tessili e vetro).

In riferimento, invece, ai materiali composti (ossia il caso in cui l’imballaggio sia formato da più materiali, quali carta e metalli vari, carta e plastica ecc.), la Decisione 91/129/CE, all’Allegato VII, precisa che, in detto caso, debba essere indicata la lettera “C” (composti), unitamente all’abbreviazione del materiale predominante dell’imballaggio.

Il Decreto Milleproroghe

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è entrato formalmente in vigore il 26 settembre 2020; tuttavia non sono stati contestualmente previsti periodi transitori o di proroga per consentire l’adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei soggetti obbligati.

A tal proposito, il legislatore è successivamente intervenuto con Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. decreto Milleproroghe) ha previsto (art. 15, comma 6) la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di etichettatura indicato nel primo periodo dell’art. 219, comma 5 del Decreto legislativo 152/2006, che dispone quanto segue: 

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Pertanto, il Decreto Milleproproroghe ha temporaneamente sospeso l’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale le indicazioni che riguardano il fine vita dell’imballaggio, mentre resta invece in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 97/129/CE, come indicato dal secondo periodo dell’art. 219, comma 5 del Decreto legislativo 152/2006.

Linee Guida di CONAI

Come sopra anticipato, la nuova formulazione dell’art. 219, comma 5 del D.L.vo 152/2006, lascia spazio a dubbi interpretativi, soprattutto con riferimento ai contenuti obbligatori e/o facoltativi da riportare in etichetta.

A questo proposito, il CONAI ha recentemente predisposto delle Linee Guida al fine di fornire una corretta interpretazione dei nuovi obblighi normativi anche se, è bene ricordare, tale documento non ha valore normativo, ma rappresenta comunque un valido supporto per gli operatori del settore.

Le Linee guida, si precisa, sono frutto di una consultazione pubblicamolto partecipata, terminata il 30 novembre 2020.

Nel documento CONAI indica, anzitutto, che l’etichettatura ambientale deve essere prevista per tutte le componenti separabili manualmente dal sistema di imballaggio: l’etichettatura potrà essere riportata, alternativamente sopra alle singole componenti separabili, sopra al corpo principale dell’imballaggio o sopra alla componente che riporta già l’etichetta e rende facilmente leggibile l’informazione da parte del consumatore.

Quando ciò non sia possibile, è ammesso il ricorso a soluzioni digitali (quali QR Code o apposite app), proprio perché, tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo (si veda l’espressione opportunamente etichettati utilizzata dal legislatore).

Per quanto riguarda i contenuti obbligatori da riportare sull’etichetta, senza dubbio su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE.

Mentre, sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata, obbligo quest’ultimo, come scritto sopra, sospeso fino al 31 dicembre 2021. Per questo tipo di informazione CONAI suggerisce di indicare la formula Raccolta (famiglia di materiale, es. Plastica) e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Il riferimento alla norme tecniche UNI applicabili indicato all’art. 219 del Decreto legislativo 152/2006, che ha destato qualche dubbio interpretativo tra gli operatori del settore, è da ritenersi, secondo CONAI, come applicabile qualora il produttore intenda comunicare determinati contenuti in etichetta disciplinati a livello tecnico dalle norme UNI.

Per esempio, se la Decisione 97/129/CE non prevede una specifica identificazione per un determinato polimero o per identificare e riconoscere i polimeri provenienti dal riciclo, si dovrà allora fare riferimento alla norme UNI 1043-1 e UNI 10667-1, così come qualora si vogliano comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell’imballaggio (diciture, simboli/ pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), si dovrà consultare la norma UNI EN 14021.

A questo proposito, si precisa che il 30 novembre 2020, la Giunta Esecutiva UNI ha approvato l’avvio dei lavori per l’elaborazione di un nuovo progetto di prassi di riferimento (UNI/PdR) che fornirà linee guide per l’etichettatura ambientale dei prodotti relativi al mercato food & beverage, con particolare riferimento ai prodotti confezionati con bottiglie di PET.

In merito alle informazioni invece facoltative da apporre in etichetta, queste ultime, precisa CONAI, riguardano la tipologia di imballaggio e le indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità (ad es. “svuota l’imballaggio”, “schiaccia per il verso lungo”, “separa l’etichetta”).

Il sistema sanzionatorio

L’articolo 261, comma 3 del Decreto legislativo 152/2006 dispone che:

La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5.

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