MODELLI INTRASTAT: LE MODIFICHE IN ARRIVO DAL 2018
Nell’ambito del tavolo di confronto istituito tra Agenzia delle entrate e dogane, Istat, Banca d’Italia e associazioni di categoria, cominciano a profilarsi le semplificazioni agli adempimenti relativi ai Modelli INTRA, che come previsto dall’articolo 13, comma 4-quater, del decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito in legge n. 19/2017 saranno formalizzate con un provvedimento direttoriale.
Lo scopo dell’intervento, previsto dal citato art. 13, è quello di “semplificazione degli obblighi comunicativi”, “evitare duplicazioni”, prevedendo “che il numero dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi” “sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati” e “con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente”.
Sulla base di tali principi direttivi, ad esempio, molti dati saranno rilevabili dalla “comunicazione dati fattura” e dal processo di fatturazione elettronica e i medesimi saranno messi a disposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, anche alle Dogane, Istat e Banca d’Italia, per la parte fiscale e statistica di propria competenza.
Nessuna variazione per quanto riguarda la tempistica di presentazione degli INTRA, sia mensili (acquisti e cessioni di beni e servizi) che trimestrali (per le sole cessioni di beni e servizi), che rimane fissata al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). L’impossibilità di far coincidere tale scadenza con quella di invio della “comunicazione dati fatture” (più ampia) deriva dalla periodicità imposta, per gli elenchi INTRA, dalla Comunità europea nell’articolo 263, Direttiva n. 2006/112/CE).
L’argomento sarà oggetto di approfondimento, in un’apposita Informativa, in sede di emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. si ribadisce che le novità riguarderanno i modelli INTRA mensili o trimestrale da presentarsi in relazione al 2018.