Torna all'elenco

Modello OT23 anno 2021: le novità

4 minuti di lettura
9 Settembre 2020 Stampa

Il modulo aggiornato e la guida operativa al modello OT23 anno 2021 prevedono la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020. In particolare, sono stati uniformati con l’indicatore “P” tutti gli interventi pluriennali già previsti nella precedente versione. Inoltre è stata esplicitata nell’intervento “E-1” la previsione della norma “BS OHSAS 18001:07”.

Quali sono gli interventi, organizzati per categorie, per i quali è possibile richiedere la riduzione

– prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);

– prevenzione del rischio stradale;

– formazione, addestramento e informazione;

– prevenzione delle malattie professionali;

– misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza;

– gestione delle emergenze e Dpi.

La domanda di riduzione può essere richiesta a prescindere dall’anzianità dell’attività lavorativa e va inoltrata telematicamente entro il 28 febbraio 2021.
dà notizia l’INAIL con la Nota operativa n. 8438 del 9 luglio 2020.

Modello OT23 anno 2021: la riduzione del tasso

Le modalità di applicazione della riduzione del tasso medio di tariffa sono disciplinate dal D.I. del 27 febbraio 2019. L’agevolazione si rivolge alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Tali aziende, in particolare, hanno la possibilità di ottenere la cd. oscillazione del tasso per prevenzione, ossia uno sconto riconosciuto dall’INAIL sul premio da versare. La riduzione del tasso, disciplinata dal D.M. 3 marzo 2015, è riconosciuta in misura fissa, come di seguito specificato:

– fino a 10 lavoratori, la riduzione è del 28%;

– da 10 a 50 lavoratori, la riduzione è del 18%;

– da 51 a 200 lavoratori, la riduzione è del 10%;

– oltre 200 lavoratori, la riduzione è del 5%.

Mod. OT23/2021: interventi di prevenzione

Quali sono gli interventi, organizzati per categorie, per i quali è possibile richiedere la riduzione

– Categoria A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);

– Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento (A-1);

– Prevenzione del rischio di caduta dall’alto (A-2);

– Sicurezza macchine e trattori (A-3);

– Prevenzione del rischio elettrico (A-4);

– Prevenzione dei rischi da punture di insetto (A-5);

– Categoria B: prevenzione del rischio stradale;

– Categoria C: prevenzione delle malattie professionali;

– Prevenzione del rischio rumore (C-1);

– Prevenzione del rischio chimico (C-2);

– Prevenzione del rischio radon (C-3);

– Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici (C-4);

– Promozione della salute (C-5);

– Categoria D: formazione, addestramento e informazione;

– Categoria E: misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza;

– Categoria F: gestione delle emergenze e Dpi.

Il nuovo modello non prevede più le differenziazioni degli interventi sulla base dei parametri trasversale/settoriale e generale/non generale. Viene meno quindi, salvo che per la sezione E, la condizione imposta nei modelli precedenti secondo la quale determinati interventi (generali) dovevano risultare attuati su tutte le PAT dell’azienda.

Modulo OT23 INAIL: aggiornamenti e semplificazioni

L’aggiornamento del modello di domanda riguarda:

– la semplificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell’ampiezza dell’ambito dell’intervento o del diverso riferimento tariffario;

– l’introduzione di nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che possono determinare infortuni gravi anche con esito mortale;

– la eliminazione degli interventi di minore efficacia prevenzionale e di quelli che più ricorrentemente, in sede di controllo a campione, determinano il rigetto delle domande, con l’avvio del conseguente contenzioso amministrativo che, sovente, ha avuto esito sfavorevole per le aziende.

Ai fini della semplificazione sono eliminate

– le differenziazioni di punteggio in relazione al diverso riferimento tariffario. Quindi, si assegna a ogni intervento un punteggio “base” unico rispetto al quale, per alcuni interventi, è previsto un punteggio bonus di + 10 punti riconosciuto ai settori maggiormente esposti al rischio che si intende ridurre con l’intervento;

– le differenziazioni di punteggio in funzione dell’ampiezza dell’ambito di intervento, adattando sia il requisito dell’intervento che il punteggio sui parametri che precedentemente caratterizzavano l’intervento minimo.

Inoltre, rispetto al modulo di domanda di riduzione per prevenzione 2020, sono stati aumentati i punteggi relativi ad alcuni interventi ritenuti di maggiore efficacia prevenzionale.

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate