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Le novità sul modello per la tassa di soggiorno

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16 Giugno 2022 Stampa

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 29 aprile 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 110 il 12 maggio 2022, ha approvato il modello per la dichiarazione annuale della tassa di soggiorno, utilizzabile da parte del gestore delle strutture ricettive per dichiarare:

  • l’imposta di soggiorno dovuta dai soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive situate nei comuni che hanno provveduto all’istituzione dell’imposta;
  • il contributo di soggiorno a carico dei soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale.

La presentazione della dichiarazione

La dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021 deve essere presentata, telematicamente, entro il 30 settembre 2022. Entro tale data è necessario presentare anche la dichiarazione relativa al 2020.

La modalità di trasmissione passa dal sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate su un’apposita applicazione. Potete scaricare qui le istruzioni e il modello di dichiarazione.

Per compilare il modello è necessario accedere all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate con lo SPID o, in alternativa, con le proprie credenziali Fisconline o Entratel. Per coloro che ne sono sprovvisti è necessario registrarsi ai suddetti servizi telematici.

La dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020, come indicato espressamente nel decreto, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, vale a dire entro il 30 settembre 2022. Questo anche se tale adempimento per l’anno 2020 è già stato effettuato secondo le precedenti modalità.

Come fare la dichiarazione

Essa va suddivisa per anno e per gestore. Oltre alla sezione dedicata ai dati identificativi della struttura ricettiva e al versamento relativo all’importo cumulativo delle somme versate nell’arco temporale del trimestre, deve indicare:

  • la tariffa dell’imposta per notte,
  • l’imposta applicata,
  • il numero delle presenze paganti ed esenti.

Può essere nuovamente presentata in modalità sostitutiva, per effettuare un’integrazione o una rettifica dei dati precedentemente dichiarati, anche oltre il termine di scadenza. In ogni caso essa non sana eventuali irregolarità sui versamenti, salvo che questi siano stati sanati in sede di ravvedimento operoso.

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