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Modifica ai termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti

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21 Dicembre 2017 Stampa

L’art. 2 del D.L. N. 50/2017 ha ridotto notevolmente i termini entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi posti in essere nell’esercizio di imprese, arti e professioni. In particolare, la suddetta norma ha previsto che la detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. In pratica, per le fatture di acquisto datate 2017, la detrazione può essere esercitata al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno, vale a dire entro il 30 aprile 2018.

Al fine di poter detrarre l’Iva relativa a tutti gli acquisti dell’anno, è cruciale che tutte le fatture di acquisto con data 2017 siano ricevute e consegnate agli uffici Lapam (in caso di contabilità presso di noi) in tempo utile per esercita la detrazione dell’imposta.

Per i motivi suddetti, al fine di evitare la perdita del diritto alla detrazione alleghiamo in fondo all'articolo un’apposita comunicazione da inviare ai fornitori, dai quali si è in attesa di ricevere una o più fatture per beni o servizi da loro acquistati, sollecitandoli ad avere al più presto le fatture da loro emesse nei propri confronti.

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