La legge di conversione del cosiddetto decreto Milleproroghe ha disposto un differimento dei termini relativi ai trattamenti connessi all’emergenza Covid-19 scaduti entro il 31 dicembre 2020.
L’INPS (con il messaggio n. 1008) ha dato operatività a questa nuova moratoria, prevedendo le modalità di inoltro (entro e non oltre il 31 marzo 2021) delle domande a suo tempo non inviate e per le quali sia intervenuta la decadenza, facendosi invece carico di gestire in autonomia (senza nessuna istanza ulteriore) le istanze già presentate e che l’Istituto aveva formalmente cassato, eccependo l’intervenuta decadenza.
Istanze oggetto del differimento
La moratoria riguarda tutte le domande di cassa integrazione ordinaria ammortizzatori COVID, ovvero:
- cassa integrazione in deroga,
- cassa integrazione ordinaria,
- assegno ordinario,
- assegno ordinario da Fondi di solidarietà bilaterali,
- cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
i cui termini di trasmissione siano scaduti al 31 dicembre 2020. Visto che la scadenza di presentazione è fissata alla fine del mese successivo all’evento, questo significa che rientrano nella moratoria i soli eventi di sospensione/riduzione precedenti al 30 novembre 2020 (perché è per questi eventi che l’istanza doveva essere inviata entro il 31 dicembre 2020, mentre per gli eventi di dicembre 2020 l’istanza andava inviata entro l 31 gennaio 2021, per cui oltre il termine previsto dal Milleproroghe per la moratoria)
I due casi da distinguere
Operativamente occorre distinguere i due casi:
domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza:
- istanze totalmente respinte: non occorre presentare alcuna istanza, l’INPS recupererà autonomamente le domande oggetto di reiezione e le autorizzerà, in presenza degli altri presupposti;
- istanze parzialmente respinte (ovvero accolte per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza): occorre presentare entro il 31 marzo 2021 intervenuta la decadenza
domande non inviate: occorre inviarle entro il 31 marzo 2021, nel rispetto della disciplina che ha caratterizzato i vari ammortizzatori, compresa quindi la corretta causale COVID, nel rispetto dei limiti massimi di intervento.
Modelli “SR41” e “SR43” semplificati
Anche le richieste di pagamento diretto con termini di decadenza scaduti entro il 31 dicembre 2020 possono beneficiare della moratoria, che nel concreto può trovare applicazione per le richieste riferite a eventi di sospensione o riduzione terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020 (esempio: ammortizzatore COVID a pagamento diretto dal 12 ottobre al 7 novembre, autorizzato in data 12 novembre, l’invio degli SR41 doveva avvenire entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione; se questo non è stato fatto, a suo tempo, essendo intervenuta la decadenza, è ora possibile rientrare nella moratoria).
Anche qui la gestione operativa può essere suddivisa in due casi:
- modelli SR41/SR43 già inviati e respinti per intervenuta decadenza: non occorre presentare alcuna istanza, INPS provvederà in autonomia alla liquidazione dei trattamenti autorizzati;
- modelli SR41/SR43 non inviati: occorre procedere alla trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.