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MUD 2017

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1 Marzo 2017 Stampa

MUD 2017

L'articolo 12 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 ha modificato il Decreto Legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, n. 101, stabilendo che, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.

L'articolo 189 c.3 prevede che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

In assenza di modifiche di legge il MUD da presentare entro il 30 aprile 2017, sarà quello previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, e successivamente confermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015. Il modello, già utilizzato nel 2015 e nel 2016, sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2017: essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio. Rimangono immutate le istruzioni per la compilazione del MUD, le modalità di trasmissione e i diritti di segreteria.

Obblighi dei produttori

I produttori di rifiuti soggetti all'obbligo di presentazione del MUD sono così individuati:
) Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
) Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

    Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all'obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.
    specifico:
    > Comunicazione Rifiuti
    – Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
    – Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
    – Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
    – Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    – Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
    – Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

    > Comunicazione Veicoli Fuori Uso
    – Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

    > Comunicazione Imballaggi
    – Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
    – Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    > Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
    – Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.

    > Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
    – Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

    > Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
    – Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

    Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché' i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all'obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

    Chi può presentare la comunicazione semplificata

    I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.

    Come va presentata la comunicazione semplificata
    Comunicazione Rifiuti semplificata deve essere compilata utilizzando la modulistica cartacea disponibile sul sito mud.ecocerved.it oppure attraverso la nuova procedura di compilazione disponibile sul sito di Ecocerved. In questo caso il dichiarante inserirà i dati tramite apposita applicazione web e poi stamperà la Comunicazione. Le Comunicazioni Semplificate devono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio all'interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell'Allegato 6; ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. La Camera di commercio competente è quella nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce. La presentazione alla Camera di commercio deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento.

    Scadenza
    scadenza è il 30 aprile 2017: essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio.

    Diritto di Segreteria
    diritto di segreteria è di euro 15,00 (modalità cartacea) o di 10,00 (modalità telematica) per ogni Unità Locale dichiarante. Il diritto di segreteria spettante alla Camera di commercio deve essere versato, generalmente, utilizzando un bollettino di conto corrente postale indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Diritti di Segreteria MUD – (legge 70/1994)". Si consiglia di consultare il sito delle singole Camere di commercio per conoscere i conti correnti o specifiche indicazioni relative alle modalità di pagamento.

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