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Multe stradali, dal 2018 le notifiche via PEC

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22 Gennaio 2018 Stampa

Un decreto del Ministero dell’Interno (vedi allegato in fondo) del 18 dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16/01/2018, disciplina le "procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata". 
suddetto provvedimento prevede che gli organi di polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, polizie locali, provinciali e municipali) utilizzino esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del trasgressore, se identificato, oppure, in caso di contestazione successiva, l’indirizzo PEC dell’obbligato in solido, cioè del proprietario del veicolo. 
risalire agli indirizzi PEC, i pubblici ufficiali possono consultare l’Ini-PEC, l’Indice nazionale degli indirizzi PEC (inipec.gov.it), gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e aggiornato quotidianamente con i dati provenienti da Registro imprese e ordini e collegi professionali (ricordiamo qui che la PEC, dal 2009, è obbligatoria per aziende e professionisti).

Cosa cambia?

I pubblici ufficiali chiederanno al trasgressore l’indirizzo di posta elettronica certificata direttamente in sede di contestazione immediata della violazione, o potranno ricercarla in qualsiasi pubblico elenco (ad esempio presso i Comuni) per notificazioni e comunicazioni elettroniche. Non cambiano i termini di notifica previsti dal Codice della strada, infatti, la notifica si compie nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC. Mentre per il destinatario i termini decorrono dal momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna della PEC. 
l’Organo Accertatore da quel momento decorreranno, a prescindere dal fatto che il destinatario legga la mail (anche oggi la notifica si compie automaticamente decorsi dieci giorni di giacenza dell’atto presso l’ufficio postale), i termini per il pagamento della sanzione scontata (5 giorni), quelli per il pagamento della sanzione in misura ridotta (60 giorni) oppure i termini per fare ricorso, 30 giorni per opporsi al giudice di pace, 60 per presentare opposizione al prefetto. 
La notifica elettronica comporterà l’azzeramento delle spese di notifica così come previsto da una legge del 2013. Le amministrazioni potranno porre a carico di chi è tenuto al pagamento della multa solo le spese di accertamento, cioè il costo che il comando sostiene per ricavare, dai pubblici registri (ANV-Archivio nazionale veicoli oppure PRA-Pubblico registro automobilistico) o altri il nome dell’obbligato in solido. 
È evidente che per le persone fisiche non dotate di un indirizzo di posta elettronica certificata non cambierà nulla, riceveranno il verbale nelle modalità attuali, tramite Poste Italiane, oppure con un corriere privato con l’aggravio delle spese di notifica.  

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