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News Sicurezza – aprile 2016

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21 Aprile 2016 Stampa

Formazione RSPP

Obbligo di aggiornamento della formazione per datori di lavoro autonominatosi responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Sulla base dell'Accordo sancito tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 Dicembre 2011, ricordiamo che i Datori di Lavoro che si sono autonominati Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dopo il 31 Dicembre 1996, e che hanno effettuato il corso specifico di formazione della durata di 16 ore (DM 16/01/1997), devono obbligatoriamente frequentare uno corso di aggiornamento, entro e non oltre l'11/01/2017. Il corso di aggiornamento ha una periodicità quinquennale, e la sua durata è di 6 ore per il rischio "Basso", 10 ore per il rischio "Medio" e 14 ore per il rischio "Alto".

Anche se il corso di aggiornamento viene concluso prima della scadenza sopra indicata, il quinquennio di validità della formazione decorre sempre dal 11 gennaio 2017, indipendentemente dalla data di rilascio dell'attestato

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39

È entrato in vigore Il 29 marzo 2016 il nuovo Decreto Legislativo n.39 del 15 febbraio 2016 che recepisce la Direttiva Europea 2014/27/Ue del 26 febbraio 2014. Le modifiche al D.Lgs. 81/2008, le novità sui termini, I cartelli e le definizioni.
tratta del provvedimento atteso che recepisce la Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 che “modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.

Provvedimento che è entrato in vigore il 29 marzo 2016

Nello specifico il D.Lgs. 15 Febbraio 2016 n. 39 riguarda alcuni aggiornamenti del D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 151/01 e della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, che discendono dal recepimento del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Cosa cambia in concreto

Vengono apportate modifiche ai seguenti testi normativi:

– decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
– decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
– legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni concernenti la Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti

Ci soffermiamo, di seguito, in particolare sull'articolo 1 del decreto che è dedicato alle “modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, si compone di un unico comma e prevede innanzitutto la sostituzione di vari termini, ad esempio "preparati pericolosi” con “miscele pericolose” o “preparati chimici” con “miscele chimiche”. Ma l’articolo contiene anche altre modifiche, come segue:

– All'art. 1 contiene Indicazioni circa modificazioni agli artt. Del D.Lgs. 81/08, dipendenti dal recepimento del Regolamento CLP

– Art. 222 – definizioni (in particolare sostituisce “preparato pericoloso” con “miscela pericolosa)

– Art. 222 – sostituzione del c. 1 – criteri di classificazione (fa riferimento al Regolamento (CE) n. 1272/2008 – classificazione CLP – in sostituzione del D.Lgs. 52/97 – classificazione CE)

– Art. 222 – abrogazione del c. 2 – è soppresso il c. 2 che fa riferimento al D.Lgs. 14 marzo 2003 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi)

– Art. 222 – sostituzione del c.3 (viene fatto riferimento all’Allegato XXXVIII per l’individuazione dei valori limite di esposizione professionale)

– Art. 223 – c. 1 – analogamente viene aggiornato il riferimento al Regolamento (CE) n. 1272/2008 – classificazione CLP

– Art. 223 – c. 1 – aggiornati i riferimenti normativi relativi alla Scheda di Sicurezza

– Art. 223 – c. 4 – aggiornati i riferimenti normativi

– Art. 223 – c. 1 – aggiornati i riferimenti normativi relativamente alle modalità di trasmissione delle informazioni da parte del fornitore

– Art. 229 analogamente viene aggiornato il riferimento al Regolamento (CE) n. 1272/2008 – classificazione CLP

– Art. 234 analogamente viene aggiornato il riferimento al Regolamento (CE) n. 1272/2008 – classificazione CLP. Particolarmente i mutageni si definiscono come: sostanze o miscele corrispondenti alla categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008

– All’allegato XXV – modifiche relative ai cartelli di avvertimento ed aggiornamento pittogrammi, a seguito dell’aggiornamento del riferimento normativo Regolamento (CE) n. 1272/2008 – classificazione CLP

Ricordiamo anche che il decreto modifica l’allegato XXV (Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici, dove appunto è soppresso il cartello di avvertimento “Sostanze nocive o irritanti”), e l'allegato XXVI (Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni). Seguono le nuove definizioni contenute nell’art. 234:

a) agente cancerogeno:

1) una  sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato

b) agente mutageno:

1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(Fonte articolo:Puntosicuro)

All'art. 2 reca Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (tutela e sostegno della maternità e della paternità). In particolare:

– relativamente alla valutazione del rischio per lavoratrici madri e gestanti, si stabilisce che si intendono gli “Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell’articolo 268, nonché’ dell’Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino nell’Allegato B della presente legge. Si ricorda che in Allegato B sono citati i seguenti agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione

– vengono inoltre recepiti i criteri di classificazione del Reg. CLP con particolare riferimento all’Allegato B del 151/2001

– mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341)
– cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351)
– tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull’allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362)
– tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)”

– sempre nel D.Lgs. 151/01 vengono citati i Processi industriali che figurano nell’allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (si ricorda che si tratta dei processi che possono comportare potenziale esposizione a rischio biologico)

All’art. 3 riporta Modificazioni alla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela bambini ed adolescenti):

Tali modificazioni nascono, ancora una volta, dall’aggiornamento dei riferimenti e criteri relativi ad agenti chimici e biologici a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e del Regolamento CLP.


PAS Ufficio Formazione

Riferimenti:
Riggillo – Tel: 059 893 242
Colombini – Tel: 059 893 310
Bertacchi – Tel: 059 893 271
 

PAS è una società certificata UNI EN ISO 9001:2008 che si occupa di formazione sicurezza e igiene in ambiente di lavoro

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