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Norme antincendio per le scuole

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7 Maggio 2018 Stampa

Norme antincendio per le scuole: Decreto del M.I. del 21/03/2018 e Nota del M.I. – VV.F. – n. 5264 del 18/04/2018 – Attività scolastiche ed asili nido – Controlli in materia di salute e sicurezza del lavoro

Il 29 marzo 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n.74, il Decreto Ministeriale 21 marzo 2018, “ Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.”

Questo decreto ha come finalità quella di definire le indicazioni programmatiche prioritarie per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido. Come si legge nella norma, il decreto vede la necessità di definire le indicazioni programmatiche prioritarie di cui sopra, dal fatto che:

1) alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado;

2) alla stessa data del 31 dicembre 2017 è, altresì, scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014.

Facendo un minimo di cronistoria sull’argomento, il Ministero dell’interno emanava, nella G.U. del 16 settembre 1992, n. 218, il D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. Questa norma forniva una serie di prescrizioni da attuare al fine di rendere la scuola un luogo sicuro contro gli incendi e concesse come termine per l’adeguamento degli edifici scolastici già esistenti al 1992, cinque anni dall’emanazione del decreto stesso. Negli anni successivi, essendo stati adeguati pochi edifici scolastici, la scadenza originaria dei termini di adeguamento subì varie proroghe, con ampi intervalli temporali. L’ultima proroga si è avuta con l’art. 4, co. 2 del D.L. 30/12/2016, n. 244 coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Milleproroghe”), che ha spostato il termine di adeguamento alla normativa antincendio, definitivamente, al 31/12/2017.

Detto Ciò è importante ricordare che con l’ultimissima nota n. 5264 del 18/04/2018 il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rivolgendosi alle Direzioni Regionali ed ai Comandi Provinciali, da esplicito mandato al personale del CNVVF, nel corso della normale attività ispettiva sul territorio, di procedere con gli accertamenti atti a controllare il completo adeguamento alle disposizioni normative sia per le scuole che per gli asili nido.

Nella stessa Nota, infine, viene evidenziato che qualora venissero accertate palesi violazioni e/o gravi inadempienze delle norme, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 758/94, al fine di adottare i provvedimenti d’urgenza per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, potrà anche essere applicato il provvedimento di sospensione dell’attività come sancito nell’Allegato 1 del D.Lgs. 81/08 e smi.

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