ESERCIZIO DETRAZIONE IVA
Con la modifica dell’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (in luogo del riferimento alla dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).
Conseguentemente viene aggiornato anche il termine di annotazione delle fatture d’acquisto/bollette doganali previsto dall’art. 25, DPR n. 633/72.
base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura/bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno.
Con l’aggiunta del comma 2-bis è previsto che le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture / bollette doganali emesse dall’1.1.2017.
Credito d’imposta bonus riqualificazione alberghi
Con la modifica dell’art. 10, comma 7, DL n. 83/2014 è previsto che il credito d’imposta concesso a favore delle strutture alberghiere per le spese di riqualificazione e accessibilità è riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’8° periodo d’imposta successivo.
Agevolazioni autotrasportatori
Merita segnalare che in sede di conversione sono state “finanziate” con ulteriori € 10 milioni le deduzioni forfetarie previste a favore degli autotrasportatori.
Tale intervento dovrebbe essere finalizzato a confermare anche per il 2016 le predette deduzioni nella misura prevista per il 2015.
È comunque necessario attendere il consueto Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate che specifica la misura delle stesse.