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Le novità del trasporto su strada

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23 Maggio 2022 Stampa

Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili con Circolare n°3738 del 13 maggio 2022 ha dato attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto MIMS n. 145 dell’8 aprile 2022, intervenuto per disciplinare alcuni aspetti che la normativa comunitaria lasciava a discrezione dei singoli Stati Membri.

Con la circolare viene quindi dettagliato il nuovo regime normativo.

Accesso alla professione di autotrasportatore

Non è più consentito applicare alle regole di accesso alla professione di autotrasportatore quanto previsto dalla normativa italiana sul cosiddetto accesso al mercato. Di conseguenza le procedure per l’accesso che prevedevano l’ingresso diretto con veicoli di massa complessiva non inferiore a 80 tonnellate di classe Euro 5, nonché le limitazioni legate ad altre forme di accesso, quali quelle della cessione d’azienda o cessione del parco veicolare di un’impresa che ha cessato l’attività, sono oramai inattuabili.

Dal punto di vista operativo, la procedura di accesso comporta solo la verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento; per quanto riguarda i veicoli, sia le imprese nuove che quelle vecchie potranno liberamente immatricolare automezzi di qualsiasi massa e categoria Euro.

Requisito dello stabilimento

Le nuove disposizioni non richiamano più a una “sede operativa”. Oggi è quindi sufficiente che l’impresa puntualizzi nella dichiarazione relativa allo stabilimento, che la gestione dell’attività amministrativa e commerciale, nonché la gestione dei veicoli con le attrezzature tecniche appropriate si svolgono all’interno dello Stato membro di stabilimento.

Il requisito di stabilimento continua però a essere dimostrato secondo quanto previsto dalle precedenti disposizioni. Fermo restando l’iscrizione alla Camera di Commercio e il possesso della partita IVA, occorre fornire l’indicazione della sede e dei luoghi dove l’impresa conserva i suoi documenti.

La disponibilità dell’automezzo può essere dimostrata non solo con i veicoli di proprietà, ma anche con quelli presi a rate, in leasing e con contratto di noleggio. Questo purché della durata di almeno sei mesi e debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

La proporzione tra volume di affari, automezzi e autisti, va garantita dalle imprese con il solo impegno che il volume delle operazioni di trasporto effettuate sia proporzionato alla struttura dell’impresa stessa, intesa come numero di veicoli a disposizione e numero dei conducenti utilizzati. Il valore preciso di questa proporzione sarà definito con apposita norma di legge.

Le imprese che intendono svolgere l’attività di trasportatore su strada, in sede di richiesta di iscrizione al REN, dovranno dimostrare il requisito dello stabilimento attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà, unitamente alla domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci.

Le imprese che al 17 aprile 2022, essendo già titolari di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, dovranno presentare all’ufficio competente la dichiarazione sostitutiva di notorietà, avendo essa carattere integrativo e sostitutivo rispetto a quella già effettuata in occasione dell’iscrizione al REN, unitamente al primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e, comunque, non oltre un anno dalla data della presente circolare, unitamente, alla domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci.

L’organizzazione del lavoro

Per quanto concerne l’organizzazione del lavoro le imprese devono garantire ai veicoli nella loro disponibilità, il ritorno presso lo Stato membro di residenza al più tardi entro otto settimane dalla partenza. E ogni quattro settimane qualora l’autista effettui due riposi ridotti consecutivi all’estero secondo quanto stabilito dal Regolamento 1054/2020.

Le eventuali violazioni per gli adempimenti saranno rilevabili dalle autorità in sede di controllo su strada. Qualora le condizioni dovessero risultare mancanti sarà attivata la procedura di sospensione ovvero di revoca delle autorizzazioni allo svolgimento dell’attività.

Requisito dell’idoneità finanziaria

Ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, le imprese devono dimostrare di disporre ogni anno di almeno:

  • 9.000 euro per il primo autoveicolo utilizzato (a prescindere dalla massa a pieno carico)
  • 5.000 euro per ogni ulteriore automezzo di massa superiore a 3,5 tonnellate
  • 900 euro per ogni autoveicolo destinato al trasporto merci di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate

Su quest’ultimo requisito, le imprese nuove hanno facoltà, per i primi due anni di attività, di dimostrare l’idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale, in alternativa alla certificazione del revisore dei conti o ai bilanci annuali.

I valori indicati si applicano a decorrere dal 13 maggio 2022 per le dimostrazioni dell’idoneità finanziaria presentate ai fini dell’autorizzazione all’esercizio di autotrasporto.

Viceversa, le idoneità finanziarie presentate nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del Reg. 2020/1055) e il 13 maggio 2002, dovranno essere adeguate a seguito di comunicazione del medesimo ufficio a cui è stata presentata la predetta dimostrazione.

Attestato di idoneità professionale

Per le imprese che intendono svolgere trasporti internazionali con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 Ton (per i quali dal 21 maggio 2022 è necessario possedere la Licenza Comunitaria) è indispensabile avere il gestore dei trasporti con attestato valido per i trasporti internazionali.

In assenza, l’impresa può seguire una di queste tre procedure:

  • l’esenzione dall’esame
  • l’esame integrativo semplificato
  • l’esame completo

Il gestore dei trasporti designato da imprese che hanno disponibilità esclusivamente di veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile supera le 2,5 t e fino a 3,5 t, che sia titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci, può conseguire l’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci dimostrando di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti presso imprese del medesimo tipo, in maniera continuativa, nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020 (data di entrata in vigore del regolamento UE 2020/1055).

La richiesta di esenzione dall’esame dovrà essere presentata all’ufficio competente utilizzando un modello conforme.

I gestori dei trasporti che, al 20 agosto 2020, siano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore, ai fini del conseguimento dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci, sono ammessi a sostenere l’esame semplificato (integrativo).

L’ammissione a sostenere l’esame integrativo è condizionata al fatto che il soggetto interessato abbia assolto l’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore, prima di accedere all’esame deve frequentare il corso integrativo relativo alla sola parte internazionale.

Nel caso in cui, invece, il soggetto interessato abbia conseguito l’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore, per conseguire l’attestato internazionale dovrà sostenere l’esame comprendente anche la parte nazionale e, se necessario, in relazione al titolo di studio, frequentare il corso di formazione di 150 ore.

Confartigianato Trasporti Servizi

La cooperativa al servizio delle imprese dell’autotrasporto

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