Nuova imposta sul reddito d’impresa (IRI)
Nell’ambito del Ddl di bilancio 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017 viene introdotta l’Imposta sul reddito d’impresa – IRI (un'imposizione proporzionale e separata del reddito d’impresa) applicabile dalle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria (società in nome collettivo ed in accomandita semplice) nella misura fissa del 24%, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci di società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF dell’imprenditore e dei soci.
L’imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile su opzione da parte:
– delle imprese individuali
– delle società di persone (Snc e Sas) in contabilità ordinaria,
– e con l’aggiunta del nuovo comma 2-bis all’art. 116, TUIR, l’opzione può essere esercitata anche dalle srl trasparenti.
L’opzione per il nuovo regime IRI ha durata pari a 5 periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel mod. UNICO 2018).
Previa opzione, il reddito d’impresa di tali soggetti non concorre più, ai fini IRPEF, alla formazione del reddito complessivo ma è assoggettato a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini IRES (24%), mentre le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) ritrae dall'impresa vengono tassate, ai fini IRPEF, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria di questo tributo. Al contempo, tali somme sono deducibili dal reddito d’impresa.