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Nuove regole per il Responsabile Tecnico delle imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali

21 Settembre 2017 Stampa

Nuove regole per il Responsabile Tecnico delle imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali

Il Decreto Ministeriale n°120, del 3 giugno 2014, meglio conosciuto come Regolamento dell’Albo gestori ambientali, è entrato in vigore il 7 settembre 2014 e detta nuove regole e disposizioni per le imprese iscritte all’Albo.
i nuovi compiti, responsabilità e requisiti che dovranno essere dimostrati dal Responsabile Tecnico, e che il Comitato nazionale è stato chiamato a definire come da disposizioni del Regolamento stesso.

Il 30 maggio 2017 il Comitato ha emanato due delibere con le quali sono stati individuati i requisiti del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR), le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle Verifiche.
16 ottobre 2017, inoltre, come stabilito dall’articolo 4, comma 1, della delibera n.6 del 30 maggio 2017, entrerà in vigore la nuova disciplina.

Nuovi percorsi per diventare Responsabile Tecnico: le Verifiche

Dal 16 ottobre 2017, l’idoneità per essere Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti si conseguirà mediante il superamento di una verifica iniziale della preparazione del soggetto, che dovrà poi essere rinnovata ogni quinquennio per garantirne il necessario aggiornamento.
modalità con cui si svolgeranno, consentirà pari livelli di difficoltà e uniformità nella valutazione della preparazione del Responsabile Tecnico di turno.

Il concorso dei requisiti che dovranno essere dimostrati sono stati individuati dall’allegato A alla delibera n. 6 del 30 maggio 2017.

Una rilevante novità riguardante le categorie del trasporto di rifiuti (catt. 1, 4 e 5), è l’approvazione di un’unica tabella dei requisiti previsti per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di quelli non pericolosi, mentre viene mantenuta distinta quella relativa ai rifiuti pericolosi.

Inoltre, rispetto al passato, non è riconosciuto nessun titolo di studio che consenta l’accesso diretto al ruolo, che avverrà esclusivamente con l’idoneità conseguita mediante verifica.

Specifici titoli di studio universitari, invece, vengono previsti per l’iscrizione nelle categorie 9 e 10 (laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in ingegneria o architettura o chimica o geologia o biologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale). Per l’iscrizione nella categoria 8, il titolo di studio riconosciuto è una “Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento”, senza uno specifico indirizzo di studi, a differenza della previgente disposizione che riconosceva valida esclusivamente la “laurea di indirizzo scientifico”. Inoltre, per quanto riguarda la categoria 9, viene confermata la disposizione in base alla quale gli anni di esperienza maturata devono essere comprovati, per essere riconosciuti validi, con la presentazione di idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l’iscrizione.

Gli argomenti della verifica

La verifica è caratterizzata da quiz a risposta multipla che vertono sulle materie riportate nell’allegato “C” alla delibera n. 6. I quiz, approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati nel sito dell’albo nazionale e sono suddivisi tra argomenti di carattere generale sulla normativa dei rifiuti e ambientale (che rappresentano il modulo generale obbligatorio per tutte le categorie), e argomenti afferenti i moduli specialistici: trasporto dei rifiuti categorie 1, 4 e 5), commercio e l’intermediazione (categoria 8), bonifica dei siti (categoria 9) e bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10).

La validità della verifica

La verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del suo superamento. La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno precedente la scadenza del quinquennio di validità che, come dispone la delibera, decorrerà sempre dalla data di scadenza della verifica iniziale. La delibera n. 6, all’art. 2, comma 3, pone un vincolo in caso di mancato superamento della verifica, impedendo al candidato di poter sostenere nuovamente la verifica, per il medesimo modulo, non prima che siano trascorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.

ll Comitato ha disciplinato anche i criteri di dispensa dalle verifiche prevedendo all’articolo 2, comma 5, della delibera n.6/2017 che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. 

Regime transitorio

Il successivo art. 3, invece, è incentrato sulle disposizioni transitorie, che interessano principalmente il Responsabile Tecnico in carica alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Anche in questo caso si è trattato di disciplinare un principio generale previsto del Regolamento dell’Albo, dove all’art. 13, comma 4, dispone che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono comunque obbligati all’aggiornamento quinquennale.

La delibera stabilisce che il responsabile tecnico delle imprese iscritte alla data del 16 ottobre 2017, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per i prossimi cinque anni, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono, purché nella stessa categoria, stessa classe o inferiori.

La verifica di aggiornamento può essere sostenuta a partire dal 2 gennaio 2021, quindi ben oltre un anno prima della scadenza come avverrà poi con la disciplina a regime come disposto sempre dalla stessa delibera. È previsto, infine, che le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della delibera n.6/2017 siano istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.

Chi può iscriversi

La disciplina delle verifiche è oggetto della deliberazione n.7 del 30 maggio 2017, che individua le sedi, le date, i criteri e le modalità di svolgimento delle stesse.

Per essere ammesso alle verifiche è necessario dimostrare i seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a), del DM 120/2014
. essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici delle imprese iscritte alla data del 16 ottobre 2017
. aver provveduto al versamento del contributo di 90 euro alla Camera di commercio sede della Sezione regionale competente all’organizzazione della verifica

Come iscriversi

La domanda di iscrizione alla verifica deve essere inviata, a pena di improcedibilità, esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica stessa. Il candidato, che si iscrive collegandosi al sito dell’Albo nazionale gestori ambientali www.albonazionalegestoriambientali.it, compila l’apposito modello indicando, tra l’altro, la data, la sede dell’esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica.
 È fatto obbligo al candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di domanda iscrizione. Infatti, l’Albo non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni inerenti le verifiche.
candidato riceverà via e-mail conferma dell’iscrizione con l’indicazione della data, della sede e del modulo specialistico oggetto della verifica. In sede di prima applicazione, ci si potrà iscrivere per un solo modulo specialistico da sostenere nella sede di esame prescelta, lasciando quindi spazio a valutare, nel prossimo futuro, la possibilità di sostenere le verifiche per più moduli specialistici nella stessa sede di verifica. L’allegato “B” riporta le regole per lo svolgimento delle verifiche che devono essere rispettate dal candidato a pena di nullità della verifica stessa.

 

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