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Nuovi obblighi di comunicazione dei prezzi del carburante

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1 Giugno 2023 Stampa

Dal 24 luglio gli esercenti di vendita al pubblico di carburante per autotrazione saranno soggetti a nuovi obblighi di comunicazione del prezzo dei carburanti. Dal 1° agosto, infatti sarà obbligatorio esporre un cartellone che indica il prezzo medio praticato nel territorio di riferimento (la regione o lo stato a seconda della tipologia di impianto) per tutte le tipologie di carburante in vendita.

I nuovi obblighi

A partire dal 23 luglio 2023, gli attuali obblighi di comunicazione dei prezzi dei carburanti (previsti dal Decreto MISE 15 ottobre 2010) saranno sostituiti.

In particolare, i gestori degli impianti di distribuzione carburante dovranno comunicare al Ministero i prezzi di vendita al pubblico per ogni tipologia di carburante venduto. La comunicazione dovrà avvenire contestualmente all’apertura dell’impianto. Anche le variazioni di prezzo dovranno essere comunicate preventivamente o contestualmente all’applicazione.

Gli obblighi di comunicazione sono relativi alla vendita effettuata in modalità self-service. Qualora la forma di vendita non fosse presente e operativa all’interno dell’impianto, l’obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito.

Per i carburanti speciali (carburanti diversi da benzina, gasolio, GPL e metano) e le altre modalità di vendita, le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, sono soggette agli stessi obblighi di aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

Modalità di comunicazione

Gli esercenti dovranno effettuare la comunicazione dei prezzi, indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate, autenticandosi al portale dedicato.

Operativamente il Ministero, ricevute le comunicazioni dei prezzi, elabora i dati e calcola la media aritmetica:

  • su base regionale, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati al di fuori della rete autostradale;
  • su base nazionale, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti operanti lungo la rete autostradale.

Modalità di esposizione

Occorre esporre in maniera evidente un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, garantendone l’aggiornamento con frequenza giornaliera.

Nello specifico i prezzi medi dovranno essere esposti e aggiornati:

  • entro le ore 10:30, se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8:30;
  • entro le due ore successive all’apertura, qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8:30;
  • entro le ore 10:30, in caso di apertura 24 ore su 24.

Inoltre il cartellone dovrà:

  • essere esposto all’interno dell’area di rifornimento in posizione visibile;
  • indicare chiaramente che i valori inseriti al proprio interno sono riferiti ai prezzi medi;
  • contenere caratteri di dimensione tale da garantirne un’adeguata visibilità e comunque non inferiore a 12 cm in altezza;
  • contenere i prezzi medi esposti seguendo l’ordine dall’alto verso il basso.

Le sanzioni

Come previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 5 2023, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei prezzi e/o degli obblighi di esposizione del prezzo medio in apposita cartellonistica, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro, per il giorno in cui la violazione è avvenuta. Qualora la violazione degli obblighi di comunicazione sia recidiva per almeno 4 volte, anche non consecutive, nell’arco di 60 giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da 1 a 30 giorni.

L’accertamento delle violazioni è effettuato dal Corpo della guardia di finanza.

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