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Ordinanza n. 81.del 5 Dicembre 2014

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16 Dicembre 2014 Stampa

Modifiche all’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall’Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014 e dall'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014

Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.


NOTE

a cura di Alberto Belluzzi – ufficio Sindacale Lapam:

  • Tra le modifiche indicate al comma 2 art.2 non si colgono differenze dal testo in vigore (ordinanza n.70 del 16/10/2014 e precedenti).
  • Il comma 14 art. 4 riordina il testo rendendolo più logico, separando gli edifici rurali da quelli commerciali, artigianali e industriali con tipologie costruttive riconducibili ad edifici ad uso abitativo
  • Il comma 1 art.8 adegua la data di presentazione delle domande di contributo al 30 giugno 2015, separando la scadenza dalle domande inerenti le attività agricole che avranno una scadenza più ravvicinata al 28 febbraio 2015, salvo proroga compatibile con le decisioni della commissione europea. Importante possibilità viene consentita a coloro che non avendo presentato istanza preliminare (prenotazione) entro il 31 marzo 2014, intendono fare domanda di contributo. Questi dovranno inoltrare richiesta tramite procedura SFINGE indicando i motivi di impedimento e farà fede la data di validazione dell'applicativo SFINGE.
  • Il comma 2 art.13 aggiorna la scadenza degli interventi che passano dal 31/12/2015 al 30 settembre 2016, ad eccezione delle imprese agricole la cui scadenza rimane invariata, salvo proroga compatibile con la decisione della commissione europea
 

 

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