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Patent Box e nuovo regime agevolato beni immateriali

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2 Novembre 2015 Stampa

La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) , pubblicata con GU n.300 del 29 dicembre 2014, ha introdotto un nuovo regime per la tassazione agevolata dei redditi da beni immateriali applicabile su opzione quinquennale, il cosiddetto Patent Box – Investement Compact

L'agevolazione, disciplinata dall'art.1 commi da 37 a 40 della Legge 190/2014 , è stata poi ulteriormente modificata dall'art.5 del Dl 3/2015 "Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi".

 

Le agevolazioni sono riferibili a :

  1. UTILIZZO DIRETTO INTANGIBLES.

  2. CESSIONE INTANGIBLES

L’ammontare, a regime – 2017 – dell’agevolazione è pari a 50% dei redditi derivanti dalle spese ammissibili sopra descritte. Per l’utilizzo diretto degli intagibles si farà riferimento a un rapporto tra costi di R&S sostenuti per il bene immateriale oggetto dell’agevolazione e i costi per la sua produzione, e sarà soggetto a procedura di ruling.

L’opzione ha durata per 5 esercizi sociali ed è irrevocabile.

 

Obiettivi

Favorire la R&S in Italia e la valorizzazione degli asset immateriali.

Soggetti ammissibili

I soggetti interessati al nuovo regime agevolato sono i soggetti IRES di cui all'art.73 del TUIR, purché

  • residenti in un Paese "con il quale sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con il quale lo scambio di informazioni sia effettivo";

  • svolgano attività di ricerca e sviluppo sulla produzione di beni immateriali, internamente o anche mediante affidamento a società esterne (contratti di ricerca stipulati con società diverse da controllate e controllanti ovvero con università, enti di ricerca e altri enti finalizzati a produrre beni immateriali).

 

Progetti ammissibili

Le agevolazioni previste dalla norma sono due, la cui applicazione decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in chiusura al 31 dicembre 2014. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

1. UTILIZZO INTANGIBLES

Redditi derivanti dall'utilizzo (diretto o indiretto) di:

  • opere dell'ingegno

  • brevetti industriali

  • marchi d'impresa

  • disegni e modelli (modifica apportata dal Dl 3/2015)

  • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili

I redditi di cui sopra sono determinati in seguito a procedura di ruling (accordo di cui all'art.8 del Dl 269/2003), che prevede la determinazione dell'ammontare dei ricavi e dei costi correlati in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, nel caso di:

  • utilizzo diretto dei beni immateriali sopra elencati;

  • redditi realizzati nell'ambito di operazioni tra società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa stessa.

2. CESSIONE INTANGIBLES

Cessione dei beni immateriali sopra elencati.

 

Spese Ammissibili

Costi di attività di R&S rilevanti fiscalmente e sostenuti per il bene immateriale oggetto di agevolazione.

NB : al momento si è in attesa del decreto attuativo ai fini di conoscere l’esatta tipologia di spese ammissibili

 

Misura della Agevolazione

1) Detassazione del 50% per utilizzo di intangibles

La detassazione, tuttavia, è ridotta al 30% nel 2015 e al 40% nel 2016. Soltanto dal 2017 la detassazione del 50% entrerà a regime.

La quota di reddito agevolabile (a cui applicare il 50% di detassazione) . determinata sulla base di un rapporto che misura l'effettiva attività di ricerca e sviluppo svolta dalla società:

a) dato dai costi di attività di R&S rilevanti fiscalmente e sostenuti per il bene immateriale oggetto di agevolazione. Il DL 3/2015 è intervenuto consentendo di aumentare tale importo (al massimo fino al 30% del suo stesso ammontare) dei costi sostenuti per attività di R&S attraverso società dello stesso gruppo;

b) dato dai costi complessivi, rilevanti fiscalmente, sostenuti per la produzione del bene stesso.

2) Reddito derivante dalla cessione di Intangibles

Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, definiti sopra, purché il 90% del corrispettivo da cessione sia reinvestito in sviluppo e manutenzione di altri beni immateriali di cui sopra entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene la cessione in questione.

 

Erogazione

In Forma Automatica, previo processo di ruling per le agevolazioni di tipo 1)

 

Per contatti ed informazioni tel. 059893204 – mail [email protected] 

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