Domenica 12 giugno 2022 dalle 7:00 alle ore 23:00 si terranno, in alcuni Comuni, le elezioni amministrative e in tutto il Paese le consultazioni referendarie sulla giustizia. Dove previsto, l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci, sarà domenica 26 giugno 2022.
In Emilia Romagna i Comuni interessati per le elezioni amministrative sono:
- Budrio (Bo);
- Terre del Reno (Fe);
- Castelnuovo Rangone (Mo);
- Novi di Modena (Mo);
- Bomporto (Mo).
I permessi elettorali per i dipendenti
In questo articolo ricapitoliamo i principi di fondo che regolamentano il servizio ai seggi da parte di lavoratori dipendenti, in particolare:
- il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle consultazioni;
- l’equiparazione dei giorni di assenza a giornate di effettiva prestazione lavorativa.
I periodi di assenza devono essere comunicati e “certificati” al datore di lavoro con la consegna preventiva del certificato di chiamata e, successivamente, con la consegna di copia del certificato firmata dal Presidente di seggio attestante giornate ed orari di effettivo servizio, con indicazione degli orari di apertura e chiusura dei seggi.
Questa disciplina deve conciliarsi con quanto previsto in materia di obblighi di riposo settimanale per i lavoratori dipendenti. Quindi, dato che la giornata di presenza ai seggi coincide con la giornate di riposo, normalmente la domenica, la giornata di riposto settimanale prevista per contratto deve avvenire in una giornata ravvicinata alla data del voto.
Un accordo tra datore e lavoratore
Al di là degli obblighi, è auspicabile un accordo tra azienda e lavoratore sulle modalità di fruizione dei riposi compensativi o l’indennizzo della mancata fruizione degli stessi, fermo restando l’impossibilità di derogare dal diritto al riposo settimanale.
Nella prassi, la distinzione sul trattamento da applicare alle giornate di servizio ai seggi è legata all’orario di lavoro del dipendente interessato. In particolare:
Cosa si intende per giornate lavorative e giornate di riposo
Per le giornate lavorative coincidenti (es: la domenica del voto ndr.) il lavoratore ha diritto a fruire del medesimo trattamento economico che sarebbe spettato per la normale giornata lavorativa in caso di effettiva presenza. Per giorni lavorativi devono intendersi quelli previsti dall’articolazione dell’orario settimanale aziendale, mentre in casi particolari (es: turnisti, pubblici esercizi, ecc.) possono essere considerate tutte le giornate, cadenti nel periodo, come lavorativi.
Secondo l’orientamento prevalente, anche le ore trascorse al seggio – ad esempio fino alle 2:00 di notte per la prosecuzione delle operazioni di spoglio – danno diritto ad assentarsi dal lavoro e al pagamento della giornata.
Per le giornate di riposo o non lavorative, l’art. 1 della Legge 69/92 ha stabilito che i lavoratori hanno diritto al riconoscimento di specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, o a riposi compensativi. L’obbligo di riconoscere al lavoratore la possibilità di usufruire del riposo compensativo per la giornata di domenica (se coincidente con la giornata di riposo) dovrà avvenire in un periodo immediatamente successivo alla giornata di presenza al seggio.
Per le altre giornate coincidenti con giorni non lavorativi, come ad esempio il sabato, invece, è facoltà dell’azienda concedere il riposo compensativo o procedere al pagamento della quota aggiuntiva. Nell’ipotesi di corresponsione di retribuzione, la quota giornaliera dovrà essere calcolata secondo i criteri previsti dai vari CCNL, o alle modalità di pagamento delle festività cadenti di domenica.
Il diritto di voto per gli altri lavoratori
Al di fuori della disciplina dei lavoratori chiamati a svolgere servizio ai seggi, ricordiamo che le aziende sono tenute ad agevolare l’accesso al voto dei lavoratori, anche di quelli che debbono votare in Comuni diversi da quello di abituale dimora, acconsentendo alle richieste in tal senso da parte degli stessi.
Per questo genere di permessi non è previsto alcun trattamento retributivo “aggiuntivo”, è però consentito computare detti periodi in conto ferie o permessi, o, in alternativa, accordarsi per il recupero delle ore di lavoro perse. È evidente che la durata delle assenze deve essere comunque strettamente legata ai tempi necessari per effettuare gli spostamenti che consentano l’esercizio del diritto di voto.