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Stop alla plastica monouso: approvato lo schema di decreto

16 Settembre 2021 Stampa

Con uno schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva UE 2019/904, finalizzata a eliminare progressivamente i prodotti di plastica monouso, ci si avvia a mettere fuori gioco la plastica, tanto dannosa per l’ambiente.

Il testo, che si compone di 13 articoli e diversi allegati, all’articolo 1 sancisce che l’obiettivo del decreto è di introdurre misure finalizzate a perseguire i seguenti risultati:

  • prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare sull’ambiente acquatico e sulla salute umana;
  • promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili;
  • contribuire alla riduzione dei rifiuti;
  • favorire il corretto funzionamento del mercato;
  • promuovere comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica;
  • promuovere l’utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

Le disposizioni del provvedimento riguardano:

  • i prodotti in plastica monouso,
  • i prodotti in plastica oxo-degradabile (cioè in gradi di decomporsi all’aria),
  • gli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Lo schema di decreto fornisce due importanti definizioni per una migliore comprensione del testo e della sua applicazione.

Con il termine plastica si fa riferimento esclusivamente al “materiale costituito da un polimero, quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente”.

Il prodotto di plastica monouso invece è quello “realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito.”

Per poter ridurre significativamente, entro il 2026, il consumo di prodotti in plastica il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano devono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, anche per perseguire tutti i vari obiettivi come quello di avviare la produzione delle imprese verso prodotti riutilizzabili e di sensibilizzare la collettività sul tema dell’economia circolare e sulla necessità di riciclare i prodotti.

Il provvedimento prevede anche il divieto d’immettere sul mercato prodotti di plastica monouso e in plastica oxo-degradabile, consentita solo fino all’esaurimento delle scorte e solo se si dimostra che l’acquisito è anteriore rispetto all’entrata in vigore del suddetto divieto.

Non è invece vietata, in presenza di determinate condizioni, l’immissione nel mercato di prodotti biodegradabili e compostabili, come da “certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento.”

L’art. 6 stabilisce poi i requisiti dei prodotti in plastica monouso elencati nell’allegato C, che a partire dal 3 luglio 2024 possono essere immessi sul mercato se i tappi e i coperchi rimangono attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto, mentre l’art. 7 definisce le regole della marcatura che deve essere presente sul prodotto o sull’imballaggio.

Il decreto si occupa poi, nel dettaglio, del regime di responsabilità del produttore, della raccolta differenziata, delle misure di sensibilizzazione e di altri aspetti importanti della normativa prima di arrivare all’art. 14, dedicato alle sanzioni previste per chi immette sul mercato prodotti in plastica o li rende disponibili in violazione di quanto disposto dall’art. 5.

Sanzioni che arrivano fino a 10.000 euro e che raddoppia se il trasgressore immette un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del suo fatturato. Le sanzioni, precisa il provvedimento, vengono applicate in base a quanto previsto della legge del 24 novembre 1981, n. 689 e una volta riscosse sono destinate al “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni“.

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