È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.196/2021 che recepisce la direttiva UE sul divieto di immissione sul mercato di alcuni prodotti in plastica (direttiva n.904/2019 ndr.). Le disposizioni del decreto, i cui contenuti avevamo anticipato nell’articolo: Stop alla plastica monouso: approvato lo schema di decreto, riguardano in particolare i prodotti in plastica monouso, in plastica oxo-degradabile (cioè in grado di decomporsi all’aria ndr.) e gli attrezzi da pesca contenenti plastica.
I prodotti in plastica monouso vietati
Il provvedimento stabilisce che, da gennaio 2022, i prodotti in plastica elencati nell’allegato B non potranno più essere immessi sul mercato. Li riportiamo qui:
- bastoncini cotonati (con alcune particolari eccezioni ndr.);
- posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
- piatti;
- cannucce (anche in questo caso con alcune eccezioni ndr.);
- agitatori per bevande;
- aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
- contenitori per alimenti in polistirene espanso, cioè recipienti come scatole – con o senza coperchio – usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione (es: cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti);
- contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.
Le scorte dei prodotti in plastica monouso
Per consentire alle imprese di esaurire le scorte di questi prodotti (già acquistati e/o prodotti alla data di pubblicazione del provvedimento ndr.) il decreto autorizza l’immissione sul mercato fino all’esaurimento delle stesse, a condizione che “possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza dell’obbligo […]” (vedi art.5 ndr.).
Da notare come non rientrano nel divieto i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60%.
Le sanzioni
Per quanto riguarda questo aspetto, l’art.14 del decreto sancisce come “salvo che il fatto costituisca reato, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
Simile il regime sanzionatorio previsto in caso di mancato adempimento all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi (qui il nostro approfondimento con le ultime novità ndr.), per cui, in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti per legge, dal 14 gennaio 2022 si applicherà una sanzione da 5.000 a 25.000 euro.