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Principali disposizioni fiscali del decreto collegato alla legge di bilancio 2017

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4 Gennaio 2017 Stampa

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (Spesometro trimestrale)

In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, nonché di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
comunicazione relativa al 2° trimestre è effettuata entro il 16.09 e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. Questi gli elementi salienti:
rna decorrere dal 1.01.2017 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'art. 34, c. 6 D.P.R. n. 633/1972, situati nelle zone montane di cui all'art. 9 D.P.R. n. 601/1973 (imprenditori agricoli in regime di esonero);
dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, comprendono almeno: i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; la data ed il numero della fattura; la base imponibile; l'aliquota applicata; l'imposta; la tipologia dell'operazione.
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati.
l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati .
nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2017.
il primo anno di applicazione della disposizione la comunicazione relativa al 1° semestre è effettuata entro il 25.07.2017. Le scadenze citate potranno subire modifiche veicolate con un imminente decreto (c.d. “milleproroghe” / “omnibus”).


Comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche

I soggetti passivi Iva trasmettono, negli stessi termini (trimestrali) e con le medesime modalità previste per la comunicazione delle fatture, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. L’invio telematico deve, quindi, essere effettuato , a regime, entro l’ultimo giorno del 2°  mese successivo a ogni trimestre. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, a condizione che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, le risultanze dell’esame dei dati dello spesometro e le valutazioni concernenti  la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni delle liquidazioni, nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.
dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. L’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione  annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta.
'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2017.

Soppressione di adempimenti
seguito dell'introduzione degli adempimenti sopra descritti, dal 1.01.2017:

a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio è soppressa;
) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, le comunicazioni Intrastat sono soppresse;
) la dichiarazione Iva annuale deve essere presentata, per l'Iva dovuta per il 2016, nel mese di febbraio mentre, per l'Iva dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1.02 e il 30.04;
) È abrogata la comunicazione delle operazioni Iva con soggetti residenti in Paesi black list con riferimento alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2016 e successivi.


Obbligo di comunicazione dei corrispettivi per distributori automatici

A decorrere dal 1.04.2017 (anziché dal 1.01.2017), la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1.04.2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.


Nuovi termini di versamento delle imposte

Il versamento del saldo Irpef e Irap da parte di persone fisiche, società di persone, società semplici deve essere effettuato entro il 30.06 (anziché 16.06) dell’anno di presentazione della dichiarazione.

In caso di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione, le società di persone, società semplici devono effettuare i suddetti versamenti di imposte entro l'ultimo giorno (anziché entro il giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento del saldo Ires e Irap entro l’ultimo giorno (anziché il giorno 16) successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1.01.2017.


Rimborso credito Iva senza garanzie fino a 30.000 euro

I rimborsi del credito Iva di ammontare superiore a 30.000 euro (anziché 15.000 euro) sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa.

Sono eseguiti previa prestazione della garanzia i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro (anziché 15.000 euro) richiesti da un soggetto “a rischio”.


Soppressione di Equitalia

A decorrere dal 1.07.2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, ad esclusione delle società che svolgono funzioni diverse dalla riscossione . Le stesse sono cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

Dalla medesima data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, riattribuito all'Agenzia delle Entrate, è attribuito dall'«Agenzia delle Entrate-Riscossione», ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia. L'Agenzia delle Entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità.
rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.
'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II del D.P.R. n. 602/1973.

L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate .
'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.
'Agenzia delle Entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
Fino alla data del 30.06.2017 l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente.


La rottamazione dei ruoli

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 , i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese  in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999, provvedendo al pagamento integrale, dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5%  (art. 21, c. 1 D.P.R. 602/1973):

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018.

Ai fini della definizione, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31.03.2017 , apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito Internet nel termine massimo di 15 giorni dalla medesima data del 24.10.2016 (entro il 7.11.2016). In tale dichiarazione il debitore indica, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31.03.2017 il debitore può integrare, con le medesime modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Somme escluse dalla definizione agevolata dei ruoli
esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali e l'Iva riscossa all'importazione;
) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, c. 6 L. n. 689/1981.


Indici sintetici di affidabilità in sostituzione degli studi di settore

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, con decreto del Ministro dell'Economia sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Contestualmente all'adozione di tali indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.


Notifica di avvisi e cartelle di pagamento

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata:

– per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio;
– per il destinatario alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di mancato recapito della pec, nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito Internet della società InfoCamere Scpa.

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