Il Decreto legge “fisco-lavoro” (DL 146/2021) ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ne abbiamo parlato qui.
Di seguito alcune ulteriori precisazioni utili e un video tutorial che racconta le principali novità.
Preposto
- l’obbligo del datore di lavoro è di individuare e non nominare, quindi è sufficiente analizzare l’organigramma e inserire il preposto, se presente, nel DVR (documento di valutazione dei rischi ndr.) e nel POS (piano operativo di sicurezza ndr.) quindi non serviranno ‘fogli o formalizzazioni” in più
- le funzioni del preposto, se non presente di fatto, possono essere svolte dal datore di lavoro e dal dirigente, in questo caso probabile discrasia nell’organigramma aziendale (da spiegare nel DVR)
- il preposto non è detto che debba essere sempre presente (sentenza della C.C. del 1998)
- la convocazione al corso per preposto può servire a formalizzare l’individuazione
- il corso per preposto deve essere seguito prima possibile, i 60 giorni di tempo sono solo previsti per il lavoratore
- i contenuti e la periodicità della formazione del preposto rimangono ad oggi immutati (ogni 5 anni) fino all’uscita del nuovo Accordo (30 giugno 2022)
- le indennità o gli emolumenti per la mansione di preposto possono essere dati ma non sono obbligatori
- il preposto, se lo è già di fatto, non può rifiutarsi in base all’art. 299
- i compiti del preposto di sovrintendere e vigilare sono rivolti non solo sulle norme di salute e sicurezza generali ma anche alle eventuali procedure e regolamenti interni
Nuovo accordo stato regioni
- quasi sicuramente slitterà oltre il 30 giugno 2022
- dovrà rivedere e uniformare i cinque accordi esistenti
- la nuova formazione per i datori di lavoro sarà soltanto per quelli che non si sono autonominati RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione ndr.) e che quindi non hanno fatto alcun corso
- sarà regolamentata la videoconferenza che si presume rimanga valida come il corso “in presenza” anche dopo la fine dello stato di emergenza
- sarà definito il percorso formativo dei preposti compreso come e da quando calcolare la biennalità degli aggiornamenti
Addestramento
- l’addestramento non è formazione
- è sicuramente riferito all’accordo attrezzature e comunque deve essere eseguito quando vi sono attrezzature di lavoro, macchine, impianti, operazioni che prevedono l’uso di sostanze chimiche, DPI (dispositivi di protezione individuale) di 3° categoria, ecc.
- deve essere fatto per le attività manuali/pratiche che risultano più pericolose delle attività ‘base’ e necessariamente deve essere svolto da persona esperta (chi conosce le tecnologie, le operazioni di lavoro, le procedure, ecc.).
- è necessario istituire il registro di addestramento (anche informatico) dove annotare con firma e data tutti gli interventi di addestramento effettuati (obbligo del datore di lavoro).
Ispettorato nazionale del lavoro: sospensioni
- raddoppiano gli ispettori per i controlli, oltre alle AUSL adesso la competenza è passata anche all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL)
- tutti gli ispettori (AUSL – INL) devono seguire il codice di comportamento durante gli accessi in azienda
- le sospensioni delle attività (per i 13 punti elencati dalla norma) sono aggiuntive alle sanzioni per i relativi articoli specifici
- la sospensione per l’ispettore non è più una facoltà ma un obbligo, non esiste più la discrezionalità nell’applicare il provvedimento
- maggiore attenzione alla data certa del DVR che deve essere sì presente in azienda ma, quando richiesto dagli organismo di vigilanza, è inviabile entro le ore 12.00 del giorno successivo (con data certa anteriore al giorno dell’accesso)