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Proroga dello stato di emergenza, cosa comporta per imprese e lavoratori

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15 Dicembre 2021 Stampa

Nella giornata di martedì 14 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza di decreto legge (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale ndr.) che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

Tra le altre cose il provvedimento proroga i poteri al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica. Vediamo qui in sintesi cosa comporta questa nuova proroga per imprese e lavoratori.

Green pass

La nuova proroga comporta l’impiego del green pass e del green pass rafforzato in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla (ne abbiamo parlato qui), sino al 31 marzo 2022. Il provvedimento comporta poi la calmierazione dei prezzi dei tamponi antigenici e la gratuità degli stessi in taluni specifici casi (es: per i minori di 12 anni e per le persone esenti dalle vaccinazioni in possesso di specifica certificazione ndr.).

Smart working semplificato

Sino al 31 marzo 2022 i datori di lavoro privati potranno poi continuare ad applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa. Come nei mesi passati, le imprese interessate dovranno comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione “semplificata”, reperibile su questa pagina del sito del Ministero del Lavoro.  

Congedi parentali

Vengono inoltre prolungati a fine marzo 2022 i congedi parentali al 50% per i genitori con i figli in quarantena (ne avevamo parlato più approfonditamente qui). In questi casi il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa del figlio. Ciò vale anche per tutto il periodo dell’infezione da SARS-CoV-2 contratta dal figlio convivente, nonché per la durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio, o nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

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