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Coronavirus: nei trasporti nuove proroghe per scadenza patenti e certificati di abilitazione alla guida

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12 Gennaio 2022 Stampa

A seguito del prolungamento dello stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022, il MIMS (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), ha disposto nuove proroghe per i certificati di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio (Per approfondire: circolare del 27 dicembre 2021 prot. 39841 allegata alla notizia).

Proroghe in vigore per le patenti ancora da conseguire

Esame teoria

Chi presenta, o ha presentato, domanda di conseguimento patente dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2022 può svolgere la prova di teoria entro entro un anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda.

Fogli rosa

I documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 sono prorogati fino 29 giugno 2022 sempre che non siano già stati rinnovati nella validità.

Scadenze per rinnovo patenti scadute

Per circolare in Italia

Le patenti di guida italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022.

Per circolare negli altri Paesi membri dell’UE

Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza:

  • dal 1 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale,
  • tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020 sono valide fino al 1 luglio 2021,
  • dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale.

Queste proroghe non si applicano alla patente di guida quale documento di riconoscimento.

Scadenze in vigore per la revisione dei veicoli

I veicoli di categoria M immatricolati in Italia (auto, autobus, autocaravan), N (camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta tra ottobre 2020 e giugno 2021, possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale (secondo il Regolamento UE 2021/267 – articolo 5).

Per i veicoli di categoria M, N, O3, O4 con revisione scaduta dopo giugno 2021 e per i veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non esistono proroghe applicabili.

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