In questo articolo riportiamo l’elenco delle attività contenute negli Allegati 23 e 24 del DPCM 2 marzo, considerate “essenziali” e che quindi possono tenere aperto nelle zone rosse, come la provincia di Modena.
Attività di commercio al dettaglio
Oltre alle edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie che rimangano sempre aperti, all’articolo 45 il DPCM 2 marzo stabilisce che anche altre attività possono continuare ad operare nelle zone rosse.
Riportiamo qui l’elenco di queste attività, contenute nell’Allegato 23, e che possono lavorare: “sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali […]”. Eccole:
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature giardinaggio specializzati;
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale;
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Servizi alla persona
Qui sotto invece l’elenco dei servizi alla persona contenute nell’Allegato 24 del DPCM del 2 marzo 2021:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Attività delle lavanderie industriali;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.