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R.ETE. Imprese Italia chiede modifiche al decreto legge fiscale

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7 Dicembre 2016 Stampa

R.ETE. IMPRESE ITALIA CHIEDE MODIFICHE AL DECRETO LEGGE FISCALE

Nei giorni scorsi, è stata inviata, al Vice ministro On.le Casero e al Direttore dott.ssa Orlandi, una nota di Osservazioni in cui venivano ulteriormente evidenziate le proposte di modifica che, in assenza della crisi di Governo sorta a seguito dei risultati del referendum di domenica scorsa, potevano essere recepite nella legge di Bilancio all’esame del Senato della Repubblica.

In particolare, viene richiesto:
– per l’anno 2017 di prevedere due invii semestrali dei dati delle fatture (primo invio semestrale al 16 settembre 2017 e secondo invio al 28 febbraio 2018);
– a decorrere dal 2018, di ritornare ad un unico invio annuale dei dati delle fatture da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo, fermo restando l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA;
– di riconoscere un credito d’imposta in misura almeno pari a 300 euro.

Per coloro che opteranno (entro il 31 marzo 2017, a decorrere dal 2017) per la trasmissione dei dati delle fatture attraverso il SdI (articolo 3 del D.Lgs n. 127/2015) viene richiesto di incrementare i benefici previsti eliminando l’obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione per compensare crediti di importo superiore a 15 mila euro, ovvero, in subordine, incrementare il predetto limite a 30 mila euro. Inoltre, la tempistica di invio dei dati delle fatture attive e passive, definita al punto 4.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182070 del 28 ottobre 2016, si ritiene debba essere allineata a quella prevista dall’articolo 4 del D.L. n. 193/2015, al fine di evitare diversità nei termini di invio delle informazioni.

Fra le semplificazioni si propone:
– di introdurre l’abrogazione delle comunicazioni dei beni dati in uso ai soci e dei finanziamenti alle imprese, previste dall’articolo 2, commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
– di riportare il termine per l’invio della dichiarazione IVA, a decorrere da quella relativa al periodo d’imposta 2017, al 30 settembre.

Inoltre nella nota inviata, vengono richieste rapide interpretazioni in merito ad esoneri dall’invio dei dati e delle liquidazioni (soggetti forfetari ed in regime di vantaggio, associazioni che applicano la legge n. 398 del 1991, agricoltori esonerati ovvero i contribuenti che effettuano solo operazioni esenti e che hanno scelto la dispensa dagli adempimenti IVA) come pure in relazione a regimi particolari (esempio: agenzie di viaggio, operatori in regime del margine) o a semplificazioni in essere (esempio: soggetti ammessi alla facoltà di registrare le fatture emesse nei corrispettivi ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, contribuenti che in luogo delle singole fatture sono ammessi alla registrazione di un documento riepilogativo ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 695 del 1996, schede carburanti).

Infine, è richiesta una puntuale definizione dei distributori automatici soggetti, dal 1° aprile 2017, all’invio dei dati dei corrispettivi.

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