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Registro delle autorizzazioni per il recupero rifiuti

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17 Luglio 2020 Stampa

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno u.s., è stato pubblicato il Decreto 21 aprile 2020, recante le “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero.”

Il provvedimento, che si compone di 8 articoli e un allegato, disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ex art. 184-ter del Codice dell’Ambiente, che disciplina l’istituto della cessazione della qualifica di rifiuto.

I dati del registro nazionale potranno essere utilizzati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, nonché per richiedere ad ISPRA l’attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3-ter, del medesimo decreto.

Nello specifico il decreto stabilisce che il Registro in questione (“Recer”), istituito dall’articolo 184-ter comma 3-septies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., utilizzerà un’apposita sezione della piattaforma telematica già istituita dal Ministero dell’Ambiente per il monitoraggio dei piani regionali di gestione dei rifiuti (Monitor Piani), allo scopo di evitare duplicazioni degli strumenti di comunicazione tra autorità competenti e Ministero.

Le autorità competenti inseriranno i dati all’interno del REcer, organizzato nelle seguenti sezioni:

1) Autorizzazioni ordinarie (provvedimenti ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della Parte seconda del D.lgs. 152/2006);
) Procedure semplificate (esiti delle procedure concluse ai sensi dell’articolo 184-ter “Cessazione della qualifica di rifiuto”).

Ai dati del REcer avrà accesso anche l’ISPRA (o la delegata Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) ai fini dei controlli a campione sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti (compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita) agli atti autorizzatori rilasciati e alle condizioni generali di cessazione della qualifica di rifiuto definite dalla legge.

L’effettiva operatività del REcer sarà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell’Ambiente.

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